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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

CAPO IV
- Funzioni e pianificazione degli interventi
Art. 22
- Funzioni regionali
1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo sull’attività del consorzio. (61)

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 16.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:
0a) può impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale;(121)

Parola inserita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 14.

a) approva, nell’ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. 80/2015, (62)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 16.

il piano delle attività di bonifica, individuando le risorse da destinare alle attività finanziate con risorse pubbliche;
a bis) approva eventuali integrazioni al piano delle attività di bonifica qualora si rendano disponibili nel corso dell’anno di riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Il piano delle attività integrato è comunicato all'assemblea consortile;(122)

Lettera inserita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 14.

b) approva, con deliberazione della Giunta regionale, le direttive per l’elaborazione della proposta del piano delle attività;
c) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, linee guida per l’adozione del piano di classifica;
d) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il piano di classifica adottato dal consorzio;
e) individua, con deliberazione del Consiglio regionale, il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione;
f) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, lo schema tipo di statuto del consorzio;
g) esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla conformità dello statuto del consorzio allo statuto tipo di cui alla lettera f);
i) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti sul territorio regionale;
l) approva, con deliberazione della Giunta regionale, lo schema tipo delle convenzioni di cui agli articoli 23, comma 3, e 30.
m) approva, con deliberazione della Giunta regionale, direttive per l’armonizzazione e l’uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio, anche mediante schemi tipo di bilancio e principi contabili;
3. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento delle attività del consorzio di bonifica.
Art. 23
- Funzioni del consorzio di bonifica
1. Il consorzio di bonifica provvede:
a) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica individuate nel piano delle attività di bonifica;
b) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica;
c) alla manutenzione ordinaria e gestione (124)

Parole soppresse con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 15.

(64)

Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 17.

del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;
d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;
f) al pronto intervento, (66)

Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 17.

all’esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n.195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l’introito dei relativi canoni.
2. Il consorzio di bonifica può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica interregionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del comprensorio interregionale di questi ultimi, le attività di cui al comma 1 connesse e funzionali agli interventi e alle attività svolte nel proprio comprensorio regionale. (67)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 17.

2 bis. Il consorzio di bonifica interregionale può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica regionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del proprio comprensorio interregionale, le attività di cui al comma 1, connesse e funzionali alle attività e agli interventi svolti nel comprensorio regionale. (125)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 15.

2 ter. La Regione, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi dei consorzi di bonifica interregionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015, nell’ambito del territorio toscano ricadente nel comprensorio interregionale. (125)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 15.

2 quater. Le convenzioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter definiscono le modalità di finanziamento in coerenza con la presente legge e con la l.r. 80/2015. (125)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 15.

3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nell’ambito delle quali è regolato, in particolare, l’utilizzo del personale adibito a tali mansioni. (14)

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 2.

4. Le spese relative al personale di cui al comma 3, non rientrano nelle spese di cui all’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3, sono trasmesse alla Regione.
6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari, affidano preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio, (15)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 2.

iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), e dell’articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2008”).
7. Entro sei mesi dall’insediamento degli organi di tutti i consorzi, al fine di realizzare economie di gestione e di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni, i consorzi di bonifica, gestiscono in forma associata le seguenti attività:
a) organizzazione e gestione delle risorse umane;
b) gestione dei servizi amministrativi e dei servizi informativi territoriali;
c) gestione del catasto consortile ed emissione dei ruoli di contribuenza;
d) gestione dell’affidamento dei contratti pubblici;
e) gestione legale dei contenziosi;
f) gestione dell’attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati.
8. Per lo svolgimento in forma associata delle attività di cui al comma 7, sono utilizzate le strutture e le risorse umane dei consorzi, senza ulteriori oneri per la contribuenza consortile.
9. Le modalità e i relativi atti di cui al comma 7, sono trasmessi alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.
Art. 23 bis
1. Fermo restando il piano di razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), i consorzi di bonifica non possono, direttamente o indirettamente, costituire nuove società e detenere nuove partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica o in altri enti.
Art. 24
- Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica
1. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), sono finanziati interamente con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.
2. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c) e f) sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904.
3. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettera d), sono finanziati nella misura massima del 25 per cento con il contributo consortile e, per la restante parte, con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica. (68)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 18.

4. I costi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015, sono finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale, fatta eccezione per le attività di cui al comma 4 bis. 69)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 18.

4 bis. I costi derivanti dallo svolgimento, previa stipula di convenzione, delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f bis), della l.r. 80/2015 e delle attività di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di cui alla lettera g), del medesimo articolo, sono finanziati nella misura massima del 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche. (70)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 18.

4 ter. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 2, sono finanziati interamente con le risorse pubbliche. (71)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 18.

5. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza dei consorzi, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.
Art. 25
- Proposta relativa al piano delle attività di bonifica
1. Al fine dell’approvazione del piano delle attività di bonifica, il consorzio di bonifica adotta (127)

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17.

ed invia alla Giunta regionale, entro il 30 novembre (72)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 19.

di ciascun anno, la proposta concernente le opere e le attività da realizzare nell’anno successivo, con l’indicazione delle relative priorità e delle risorse consortili da destinare alle medesime, ove dovute.
2. Per i territori montani, la proposta di cui al comma 1, è approvata dal consorzio previa acquisizione del parere dell’unione dei comuni e dei comuni territorialmente interessati.
2 bis. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare la proposta relativa al piano della attività di bonifica, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il consorzio non adempia nel termine fissato dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del consorzio, che procede all'adozione della proposta relativa al piano della attività di bonifica. (128)

Comma aggiunto con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17.

2 ter. Fino all'approvazione del piano delle attività da parte della Giunta regionale, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c), d) ed f). (128)

Comma aggiunto con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17.

Art. 26
- Piano delle attività di bonifica
1. Il piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta regionale nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. 80/2015. (73)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 20.

1 bis. Il Piano delle attività di bonifica può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell’anno di riferimento, su proposta di modifica presentata dal consorzio e fatto salvo quanto disposto all’articolo 22, comma 2, lettera a bis). (129)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18.

2. Sulla base della proposta di cui all’articolo 25, e nel rispetto degli eventuali indirizzi e (130)

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18.

delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettere 0a) e b) (131)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18.

, delle previsioni dei piani di bacino e tenendo conto della specifica situazione territoriale, il piano delle attività di bonifica definisce:
a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;
b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;
c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;
e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell’anno di riferimento;
f bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali d’irrigazione. (75)

Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 20.

3. Il piano delle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cui al comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto di quanto previsto all’articolo 24.
Art. 27
- Interventi urgenti
1. La Regione può attribuire ulteriori risorse per la realizzazione di interventi non previsti nel piano delle attività di bonifica qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. Tali interventi possono essere realizzati, se autorizzati dalla Giunta regionale, anche al di fuori dell'ambito del comprensorio di riferimento di ciascun consorzio. (133)

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono attribuite su motivata richiesta dei consorzi nei limiti delle risorse previste a tal fine dal piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26. (76)

Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19.

Art. 27 bis
Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali (134)

Articolo inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 20.

1. Al fine di diminuire il rischio idraulico e migliorare i benefici ecologici e igienico-ambientali, i sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue, sono gestiti dai comuni territorialmente interessati che possono avvalersi dei consorzi di bonifica.
2. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria dei sistemi di cui al comma 1 sono finanziati:
a) per la gestione e manutenzione ordinaria, nella misura massima del 50 per cento con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dell'utilizzazione dei sistemi artificiali;
b ) per la manutenzione straordinaria, nella misura massima del 25 per cento, con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione della risorsa idrica.
3. I comuni acquisiscono la custodia dei sistemi artificiali di cui al comma 1.
4. Qualora i sistemi di cui al comma 1 non adempiano ad alcuna delle funzioni di cui alla presente legge, gli stessi sono acquisiti in custodia e gestiti dai comuni territorialmente interessati. Per la loro gestione i comuni possono avvalersi dei consorzi di bonifica.
5. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di cui al comma 4 sono a totale carico dei comuni, che vi partecipano proporzionalmente all'utilizzo del tratto di rispettiva competenza.
6. I sistemi di cui al comma 4, qualora appartenenti al demanio dello Stato, sono trasferiti, previa sdemanializzazione, ai comuni territorialmente interessati. Il decreto di sdemanializzazione costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.
7. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e le concessioni di derivazione nei sistemi artificiali di cui al presente articolo, sono rilasciate ai sensi della l.r. 80/2015 dalla Regione ai singoli utilizzatori.
8. Le concessioni di derivazione possono essere rilasciate, ove sussistano i presupposti, oltre che ai singoli utilizzatori, al comune o ai comuni territorialmente interessati per la distribuzione ai singoli utilizzatori.
Art. 28
- Piano di classifica e perimetro di contribuenza
1. Il consorzio di bonifica, ai fini dell’imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera c).
2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall’attività del consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previsto all’articolo 29.
2 bis. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell’informazione geografica del sistema informativo territoriale ed ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con i consorzi di bonifica in forma associata. (77)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 22.

3. Il piano di classifica adottato dal consorzio è tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, previa acquisizione del parere della conferenza per la difesa del suolo di cui all'articolo 4 della l.r. 80/2015 (78)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 22.

e della commissione consiliare competente. Il piano approvato è depositato presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione.
4. I pareri di cui al comma 3, sono rilasciati entro trenta giorni dall’invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine il procedimento prosegue in assenza dei pareri.(79)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 22.

5. Le linee guida di cui al comma 1, garantiscono che gli introiti derivanti dalla contribuenza di ciascuna porzione idrogeologicamnete e idraulicamente omogenea di territorio siano destinati alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica della porzione medesima.
Art. 29
- Contributo consortile
1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'articolo 28, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell’attività del consorzio, da cui traggono beneficio, nonché per il funzionamento del consorzio medesimo, secondo quanto previsto all’articolo 24.
2. Il contributo consortile è quantificato in relazione al beneficio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b).
3. Il consorzio di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei costi relativi alle attività di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica.
4. Il consorzio di bonifica individua, nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, la tipologia del beneficio e il bene a cui il contributo si riferisce e in caso di comproprietà, la quota parte di contributo consortile spettante a ciascun proprietario.(135)

Parole aggiunte con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 21.

Art. 30
- Disposizioni sul servizio idrico integrato
1. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi.
2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all’articolo 74, comma 1, lettera i), del d.lgs. 152/2006, sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche.
3. Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio di fognatura e depurazione di cui all’articolo 155 del d.lgs.152/2006 sono esentati dal pagamento della quota parte del contributo consortile riconducibile ai sensi del comma 1, ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue.
4. Ai fini di cui al comma 2, i consorzi di bonifica provvedono all'adeguamento dei piani di classifica e stipulano apposite convenzioni con l’Autorità idrica toscana e con i comuni sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale.
5. Le convenzioni di cui al comma 4, individuano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche di cui al comma 2, e stabiliscono, sulla base dei piani di classifica, i criteri per determinare annualmente l’entità del contributo che il gestore del servizio idrico integrato ed i comuni sono tenuti a corrispondere al consorzio di bonifica.
6. Le convenzioni stipulate dall’Autorità idrica toscana costituiscono parte integrante della convenzione per l’affidamento del servizio idrico integrato ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.
Art. 31
- Realizzazione delle opere di competenza del consorzio
1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione e all’approvazione dei progetti degli interventi di propria competenza, previa acquisizione dell'omologazione della struttura regionale territorialmente competente. (80)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 23.

3. L'approvazione dei progetti definitivi (82)

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 23.

equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.
4. Ai fini di cui all'articolo 8 della l.r. 80/2015 e all'articolo 32, comma 5, della presente legge, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale territorialmente competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate dal medesimo. (83)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 23.

Art. 31 bis
1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134, 135, 136, 137 e 138 del r.d. 368/1904, sono rilasciati dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere vincolante della struttura regionale territorialmente competente. (84)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 24.

2. I provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.
3. È ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.
4. All’accertamento delle violazioni di cui al r.d. 368/1904, nonché a tutti i connessi adempimenti amministrativi, provvedono i soggetti indicati nel medesimo decreto. (85)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 24.

Art. 32
- Proprietà pubblica delle opere realizzate dal consorzio di bonifica
1. Le opere realizzate ai sensi dell'articolo 31, appartengono al demanio regionale.
2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate dal consorzio o acquisite tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.
3. Agli adempimenti di legge concernenti la stipula dell’atto di cessione volontaria, le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il consorzio di bonifica, previo avviso alla Giunta regionale.
4. Il consorzio trasmette altresì alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato.
5. Le opere e le aree di cui ai commi 1 e 2, sono assunte in inventario nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Parole così sostituite conl.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 10.

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Punto abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 12.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 13.

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Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19 .

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art.8, poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 26 ed infine così sostituito dall'allegato A della l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 6.

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Si applica a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei Consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.