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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

CAPO III
- Disciplina dei consorzi di bonifica
Art. 7
1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e al rispetto del principio dell’equilibrio di bilancio.
2. I consorzi, nell’articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l’obiettivo di una efficace presenza sull’intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati nel tempo.
3. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.
4. Per ciascuno dei comprensori indicati all’allegato A, è istituito un consorzio di bonifica.
5. I consorzi sono denominati come di seguito indicato:
a) Consorzio 1 Toscana Nord, insistente sul territorio del comprensorio 1;
b) Consorzio 2 Alto Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 2 ;
c) Consorzio 3 Medio Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 3;
d) Consorzio 4 Basso Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 4;
e) Consorzio 5 Toscana Costa, insistente sul territorio del comprensorio 5 ;
f) Consorzio 6 Toscana Sud, insistente sul territorio del comprensorio 6.
Art. 8
- Partecipazione al consorzio
1. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall’attività di bonifica. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun consorzio.
2. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1.
3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.
4. I consorziati:
a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 5; (35)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 7.

b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.
5. Le attribuzioni di cui al comma 4, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
6. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 5 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.
Art. 9
- Catasto consortile
1. Presso il consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle agenzie delle entrate (102)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 4.

, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza.
2. Nel catasto è individuata, per ciascun immobile, la proprietà nonché, nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.
Art. 10
- Diritto di voto
1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. (103)

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5.

2. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.
3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa con le modalità definite dal regolamento.(104)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.
5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.
8. L'elezione dei membri dell’assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto. L’elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l’anonimato e l’integrità del voto, disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 5. (36)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 8.

8 bis. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione del criterio maggioritario, con le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 11, comma 5. (106)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5.

9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, anche in forma associata, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l’esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.(107)

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5.

10. Oltre a quanto previsto al comma 9, il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in almeno un quotidiano a rilevanza locale, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.
Art. 11
- Svolgimento delle elezioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, i consorziati che godono dei diritti civili hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
2. Ai fini dell'elezione, i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell’assemblea pari a cinque (2)

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 1.

.
3. L'elezione dei membri dell’assemblea consortile si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero minimo (108)

Parola inserita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 6.

di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione secondo le modalità definite nel regolamento di cui al comma 5. (109)

Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 6.

5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili, ivi comprese le modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8. (37)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 9.

Art. 11 bis
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento non possono essere eletti quali membri delle assemblee di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14:
a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull’amministrazione del consorzio;
f) i dipendenti del consorzio;
g) coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione.
2. Non possono essere contemporaneamente membri dell’assemblea gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.
3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.
Art. 11 ter
1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la carica di membro dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:
a) presidente, consigliere o assessore regionale, presidente o consigliere provinciale, sindaco metropolitano o consigliere della città metropolitana, sindaco o assessore comunale, presidente, componente della giunta o consigliere di unione dei comuni, ricadenti, anche parzialmente, all’interno del comprensorio consortile;
b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;
c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);
d) il trovarsi legalmente in mora per un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;
e) il trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità di cui all'articolo 11 bis.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.
3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.
Art. 11 quater
1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi della presente legge e della vigente normativa in materia.
2. La decadenza per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14 è pronunciata dall'assemblea nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all’elezione:
a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 11 bis e 11 ter;
b) i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché assumano comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;
c) i membri dell’assemblea, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell’assemblea.
3. Per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
5. I membri di cui alla lettera d) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 14, decadono con la cessazione del mandato di sindaco, di sindaco metropolitano, alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco o il nuovo sindaco metropolitano in rappresentanza del medesimo comune o città metropolitana. Il subentrante resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo di validità dell'assemblea stessa.
Art. 12
- Statuto
1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del consorzio di bonifica, in conformità con le previsioni della presente legge.
2. In particolare lo statuto definisce:
a) le competenze degli organi del consorzio e le modalità del relativo esercizio;
d) eventuali maggioranze per il funzionamento dell’assemblea diverse da quelle individuate dalla presente legge;
e) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.
3. Lo statuto è approvato dall’assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei componenti, o, nel caso di cui all’articolo 14, comma 8, con la maggioranza dei due terzi dei membri di cui al medesimo comma, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale e previo parere vincolante della Giunta regionale sulla conformità dello stesso statuto allo schema tipo.
4. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è reso disponibile sul sito informatico del consorzio.
5. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui al comma 3.
Art. 13
- Organi
1. Gli organi del consorzio di bonifica sono:
a) l’assemblea consortile;
b) il presidente del consorzio;
c) il revisore dei conti.
2. Gli organi del consorzio restano in carica cinque anni.
Art. 14
- Assemblea consortile
1. L'assemblea consortile è composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti della Regione, (42)

Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.

comuni e città metropolitana, secondo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Per il Consorzio 1 Toscana Nord l’assemblea è composta:
a) da quindici (3)

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 2.

membri eletti dai consorziati al loro interno;
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). (44)

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.

3. Per il Consorzio 2 Alto Valdarno l’assemblea è composta:
a) da quindici (3)

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 2.

membri eletti dai consorziati al loro interno;
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all’allegato B della l.r. 68/2011. (46)

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.

4. Per il Consorzio 3 Medio Valdarno l’assemblea è composta:
a) da quindici (3)

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 2.

membri eletti dai consorziati al loro interno;
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011. (48)

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.

5. Per il Consorzio 4 Basso Valdarno l’assemblea è composta:
a) da quindici (3)

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 2.

membri eletti dai consorziati al loro interno;
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011. (50)

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.

6. Per il Consorzio 5 Toscana Costa l’assemblea è composta:
a) da quindici (3)

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 2.

membri eletti dai consorziati al loro interno;
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011. (52)

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.

7. Per il Consorzio 6 Toscana Sud l’assemblea è composta:
a) da quindici (3)

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 2.

membri eletti dai consorziati al loro interno;
b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della l.r. 68/2011. (54)

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.

8. L’assemblea consortile è validamente costituita al momento dell’insediamento dei membri di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. (55)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.

9. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e quelle di cui all’articolo 12, commi 3 e 5, l’assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti dei presenti.
10. Fino all’integrazione dell’assemblea con i membri nominati dal Consiglio regionale e con quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, essa delibera validamente con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. (56)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 14.

11. Con la deliberazione di cui all’articolo 6, comma 2, il Consiglio regionale può modificare il numero dei membri eletti dai consorziati e di quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto della diversa estensione territoriale del comprensorio.
12. Ai membri dell’assemblea consortile residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’assemblea medesima, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute della stessa, nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
Art. 15
- Funzioni dell’assemblea consortile
1. L’assemblea consortile provvede:
a) all’approvazione dello statuto del consorzio;
b) all’adozione del piano di classifica;
c) all’adozione e all’approvazione della proposta del piano delle attività di bonifica;
d) (93)

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 40, art. 4.

all’approvazione dei bilanci dell’ente;
e) all’approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell’ente;
f) alla vigilanza sull’attività del presidente del consorzio.
Art. 16
- Scioglimento dell’assemblea consortile
1. L’assemblea consortile può essere sciolta in caso di:
a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
b) mancata vigilanza sull’attività del presidente del consorzio in caso di gravi ritardi nell’attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.
2. Nel casi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita l’assemblea a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
3. Qualora l’assemblea non provveda nel termine assegnatole ovvero la Giunta regionale non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento dell’assemblea.
4. Contestualmente allo scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), un commissario straordinario del consorzio.
5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi centottanta giorni.(110)

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 7.

6. Fino alla costituzione della nuova assemblea consortile, il commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio, secondo quanto stabilito nell’atto regionale di nomina.
Art. 17
- Presidente del consorzio
1. L'assemblea consortile elegge, tra i propri membri, il presidente del consorzio e il vicepresidente.
2. Il presidente del consorzio è l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza legale. (111)

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8.

3. Il presidente del consorzio svolge le proprie funzioni con il supporto dell’ufficio di presidenza, composto dal presidente medesimo, dal vice presidente e da un membro eletto in seno all’assemblea.
4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.
5. Il presidente del consorzio può essere eletto solo per due mandati.(112)

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8.

6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:
a) il presidente del consorzio percepisce un’indennità annua non superiore all’indennità spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a quindicimila abitanti;
b) gli ulteriori membri dell’ufficio di presidenza percepiscono un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ogni seduta dell’ufficio di presidenza.
Art. 17 bis
1. Il presidente del consorzio:
a) presiede e convoca l’assemblea consortile;
b) detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio in coerenza con gli eventuali indirizzi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera 0a), e con il piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26, comma 1;
c) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
d) valuta il direttore generale ai sensi dell'articolo 21, comma 6 bis;
e) è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’assemblea;
f) approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.
2. Il presidente relaziona semestralmente all’assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall’assemblea per uno dei seguenti motivi ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contradditorio:
a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
b) gravi ritardi nell’attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.
Art. 18
- Revisore dei conti
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conto consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modificazioni.
2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Al revisore è corrisposta un’indennità annua pari al 7 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
4. Al revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.
Art. 19
- Funzioni del revisore dei conti
1. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il presidente del consorzio, su richiesta dello stesso.
2. Il revisore controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.
3. È obbligatorio acquisire il parere del revisore sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.
4. Il revisore trasmette al presidente del consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.
Art. 20
- Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione
1. L’assemblea consortile approva il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge. (57)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 15.

2. L’assemblea consortile approva:
a) il bilancio preventivo economico entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. (58)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 15.

2 bis. I bilanci del consorzio di bonifica sono certificati da società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze. (59)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 15.

2 ter. Ai fini di cui al comma 2 bis le società di revisione certificano il rispetto delle direttive di cui al comma 1, anche tenendo conto e in coerenza con i principi contabili dell’Organismo italiano di contabilità di cui all’articolo 9 bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali). (60)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 15.

3. Il consorzio di bonifica provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, anche per le finalità di cui all’articolo 22, comma 3;
b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;
d) il pareggio di bilancio.
Art. 21
- Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio
1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell’ente è affidata al direttore generale. (115)

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 10.

1 bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1ter. (116)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 10.

1 ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1 bis, il presidente del consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private. (116)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 10.

1 quater. L'avviso di cui al comma 1 ter è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del consorzio. (116)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 10.

2. Il direttore:
a) predispone gli atti di competenza del presidente e (13)

Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 1.

dell’assemblea;
b) cura le attività di competenza del consorzio in attuazione degli indirizzi del presidente;
c) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa.
3. Il direttore generale resta in carica per un tempo analogo a quello dell’assemblea consortile. Esso è rinnovabile per una sola volta.
4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Per i soggetti esterni al consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
5 bis. Il direttore generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale in materia di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. (116)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 10.

6. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dall’assemblea consortile sulla base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.
6 bis. La valutazione del direttore generale è effettuata dal presidente del consorzio, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, previo parere della Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. (117)

Comma aggiunto con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 10.

Art. 21 bis
Cessazione dall’incarico di direttore generale (118)

Articolo inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 11.

1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del presidente del consorzio d'intesa o su richiesta motivata del Presidente della Giunta regionale. Il presidente del consorzio dispone la revoca della nomina per uno dei seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal presidente del consorzio, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
d) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 6 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 21 ter;
e) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
Art. 21 ter
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (119)

Articolo inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 12.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:
a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;
c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.
2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi di cui all’articolo 17 bis, comma 1, lettera b), e con la proposta relativa al piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 25, comma 1, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.
4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.
Art. 21 quater
Composizione e funzioni dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) (120)

Articolo inserito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 13.

1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei sei consorzi, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell’organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica.
2. L’OIV è composto, nel rispetto dell’equilibrio di genere, da tre membri. L’incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.
3. I sei presidenti dei consorzi, d’intesa, nominano i componenti dell’OIV di cui al comma 2 e definiscono l’indennità loro spettante. Qualora l’intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell’OIV e la definizione dell’indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.
4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;
b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso;
c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
f) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.
5. Per l’espletamento delle funzioni attribuite l’OIV si avvale delle strutture dei consorzi.

Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Punto così sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Punto inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Parole così sostituite conl.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 10.

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Punto abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 12.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 13.

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Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19 .

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art.8, poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 26 ed infine così sostituito dall'allegato A della l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 6.

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Si applica a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei Consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.