CAPO I
- Disposizioni generali e definizioni
Art. 1
- Oggetto
1. In osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, la Regione Toscana promuove e riconosce la bonifica quale attività di rilevanza pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all’utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali.
2. La presente legge ha ad oggetto la nuova delimitazione dei comprensori di bonifica ed il riordino dei relativi enti gestori, nel rispetto dei criteri formulati ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformità con le previsioni
degli atti di pianificazione regionale (30) Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 2.
nonché in modo da assicurare il coordinamento dell’attività di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale di riferimento.
Art. 2
- Attività di bonifica
1. Ai fini dell’articolo 1, costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali,
la stabilità dei terreni declivi finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, (95) Parole inserite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 1.
la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate.
Art. 3
- Opere di bonifica
1. Nell’ambito dell’attività di cui all’articolo 2, costituiscono opere di bonifica:
a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;
b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità;
g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;
i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.
Art. 4
- Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;
b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all’interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:
2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo
di gestione (99) Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3.
e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, nonché dagli effetti di eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica ed ad opere di riaccumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
c) perimetro di contribuenza: individua, nell’ambito del comprensorio, le proprietà immobiliari che ricevono benefici dall’attività di bonifica;
1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e del reticolo di gestione, nonché alla prevenzione del loro degrado;
2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al punto 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione.
d bis) pronto intervento: i primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosità, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate. (101) Lettera aggiunta con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3.