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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 24
- Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica
1. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e b), sono finanziati interamente con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.
2. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c) e f) sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904.
3. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 1, lettera d), sono finanziati nella misura massima del 25 per cento con il contributo consortile e, per la restante parte, con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica. (68)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 18.

4. I costi derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015, sono finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale, fatta eccezione per le attività di cui al comma 4 bis. 69)

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 18.

4 bis. I costi derivanti dallo svolgimento, previa stipula di convenzione, delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f bis), della l.r. 80/2015 e delle attività di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di cui alla lettera g), del medesimo articolo, sono finanziati nella misura massima del 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche. (70)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 18.

4 ter. I costi delle attività di cui all’articolo 23, comma 2, sono finanziati interamente con le risorse pubbliche. (71)

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 18.

5. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza dei consorzi, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Punto così sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Punto inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Parole così sostituite conl.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 10.

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Punto abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 12.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 13.

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Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19 .

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art.8, poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 26 ed infine così sostituito dall'allegato A della l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 6.

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Si applica a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei Consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.