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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

CAPO III
- Interventi per lo sviluppo
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese)
Art. 31
Abrogato.
SEZIONE I BIS
- Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese (16)

Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 7.

Art. 31 bis
- Piccoli prestiti di emergenza alle microimprese (17)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 8.

1. Al fine di sostenere le microimprese toscane e la permanenza dell’occupazione e dell’autoimpiego generati dalle stesse, è attivata con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), della l.r. 35/2000, una misura di intervento per la concessione di piccoli prestiti di emergenza. I prestiti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”).
2. Possono accedere alla misura le microimprese, così come definite ai sensi della raccomandazione (2003/361/CE) della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, costituite nella forma di ditte individuali o di società, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, dei servizi, del turismo e del commercio.
3. I prestiti sono concessi fino ad un massimo di euro 15.000,00, a tasso zero e sono soggetti ad un piano di restituzione della durata massima di sessanta mesi, con preammortamento non superiore ai dodici mesi.
4. La gestione operativa dell’intervento è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A., mediante apposita convenzione.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, detta le modalità operative della misura, tra cui le tipologie di spese ammissibili, le modalità di erogazione e di restituzione, nonché le fattispecie di inadempimento.
6. Al fine di assicurare su tutto il territorio regionale un servizio di assistenza e di primo accompagnamento alle microimprese che richiedono di accedere ai prestiti di cui al comma 1, è attivata una rete territoriale costituita da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere organizzazioni senza scopo di lucro;
b) avere nel proprio statuto la finalità di prestare servizi alle imprese, o di realizzare attività nell’ambito dello sviluppo economico,
c) avere almeno una sede operativa (33)

Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 3.

in ogni provincia della Toscana.
7. Le organizzazioni partecipanti alla rete sono individuate con apposita procedura di selezione da attivarsi a seguito della definizione dei criteri di cui al comma 5. Alle organizzazioni selezionate è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività di informazione e comunicazione, fino alla concorrenza complessiva massima di euro 15.000,00 per l'annualità 2013.
8. Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono utilizzate le risorse allocate nell’UPB 518 "Fondo unico per le imprese – Spese d’investimento" del bilancio 2013, fino ad un ammontare massimo di euro 3.000.000,00. Alla copertura delle spese di gestione, informazione e comunicazione di cui ai commi 4 e 7, si provvede nel limite massimo di euro 105.000,00 con le risorse allocate nella UPB 517 "Fondo unico per le imprese – Spese correnti" del bilancio 2013.
SEZIONE II
- Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)
Art. 32
Abrogato.
Art. 33
Abrogato.
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
Abrogato.
SEZIONE III
- Proroga del fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006
Art. 36
- Proroga del fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006
1. Il fondo di cui all’articolo 34 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è prorogato fino al 31 dicembre 2015.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si provvede con le risorse pari a euro 1.000.000,00 annui, stanziati in entrata nella UPB 461 "Riscossione crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)
Art. 37
1. Il comma 3 dell'articolo 130 bis della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 4.500.000,00, cui si fa fronte, rispettivamente nell’anno 2013 per euro 3.000.000,00 e nell’anno 2014 per euro 1.500.000,00, con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete infrastrutturale di trasporto – spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014.".
2. Il comma 4 dell'articolo 130 bis della l.r. 65/2010 è abrogato.
SEZIONE V
- Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012)
Art. 38
1. Il comma 2 dell’articolo 95 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) è sostituito dal seguente:
"2. Entro il 31 marzo 2013 la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la
proposta di aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, definendo gli interventi di adeguamento della strada regionale Firenze-Pisa-Livorno e le forme di gestione e finanziamento della relativa infrastruttura.".
Art. 39
1. Il comma 1 dell’articolo 103 della l.r. 66/2011 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, tramite apposito fondo, fornisce alle persone fisiche, alle piccole e medie imprese, agli enti locali ed alle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché alle associazioni
che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro, con o senza personalità giuridica, nonché alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite
dall’
Sito esternoarticolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato "legge finanziaria 2003"), garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all’installazione di impianti per
la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, da realizzare anche
previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici. Al fondo accedono i progetti riguardanti edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private situate nel territorio regionale.".
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 103 della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
"2 bis. Il regolamento prevede altresì i criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione delle garanzie finanziarie di cui al comma 1 tramite la formazione di apposita
graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare i progetti che assicurano la massima riduzione dei consumi energetici e, a parità di punteggio tra persone fisiche, quelle con nucleo familiare più numeroso.".
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 103 della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
"3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per
l’anno 2013, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 413 "Energia - Spese di investimento", del bilancio di previsione 2013. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.".
Art. 40
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 106 della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
"1 bis. La Regione assegna contributi ai comuni per la realizzazione di progetti sperimentali concernenti l’attivazione, su edifici di loro proprietà, delle azioni e degli interventi di cui al comma 1 lettera a).".
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 106 della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
"1 ter. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 bis è autorizzata la spesa massima rispettivamente di euro 300.000,00 per l’anno 2013, euro 500.000,00 per l’anno 2014 ed euro 500.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte all’UPB n. 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013- 2015. Agli oneri di spesa per gli esercizi
successivi si fa fronte con legge di bilancio.".
Art. 41
1. Al comma 1 dell’articolo 147 della l.r. 66/2011 le parole
“31 dicembre 2012
” sono sostituite dalle seguenti:
“31 ottobre 2013”.
SEZIONE VI
- Disposizioni relative alle infrastrutture aeroportuali e alla continuità territoriale dell’Isola d’Elba
Art. 42
- Disposizioni relative ad Alatoscana S.p.A. ed Aerelba S.p.A
1. La Giunta regionale promuove la fusione della società Aerelba S.p.A., proprietaria dell’infrastruttura dell’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo, con Alatoscana S.p.A., società di gestione del medesimo aeroporto.
2. Al fine del riequilibrio della situazione patrimoniale della società Alatoscana S.p.A e per supportare i nuovi investimenti, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale della società medesima, fino alla concorrenza di euro 1.000.000,00, previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato.
3. All'onere di spesa di cui al comma 2 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 43
- Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari, fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. (48)

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 7.

2. I collegamenti aerei di cui al comma 1 ed il contenuto dei relativi oneri di servizio pubblico sono individuati nella conferenza di servizi indetta a tal fine ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documento amministrativi).
3. I contributi sono erogati all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) successivamente all’effettuazione della gara per l’assegnazione degli stessi.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 322 “Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014-2016 per l'annualità 2015. (48)

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 7.

4 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, relativo agli anni 2016 e 2017, si fa fronte per euro 277.203,62 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016 – 2018, annualità 2016 e per euro 72.796,38 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017. (49)

Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 7.

SEZIONE VII
- Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello
Art. 44
- Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello
1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della laguna di Orbetello alla cessazione della gestione straordinaria di cui all’Sito esternoarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la Regione:
a) promuove la stipula, con le altre amministrazioni interessate, di uno o più accordi che definiscono, sulla base delle rispettive competenze, le azioni e gli interventi necessari e le forme del reciproco raccordo;
b) concorre alle spese relative agli interventi medesimi fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 per le annualità 2013, 2014, 2015, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla lettera a).
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.
3. Agli oneri per l'esercizio 2016, nella misura massima di euro 1.120.000,00, (70)

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88, art. 8.

si fa fronte con legge di bilancio. (66)

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 5.

SEZIONE VIII
- Disposizioni concernenti la rete viaria locale
Art. 45
- Disposizioni concernenti la rete viaria locale
1. Entro il 31 marzo 2013, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale la proposta di aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, individuando gli interventi di adeguamento di tratti della viabilità locale con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, da realizzare con contributi straordinari regionali.
2. Per gli interventi individuati ai sensi del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 29.800.000,00 (7)

Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 10.

per gli anni 2014 e 2015, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti per la loro progettazione definitiva ed esecutiva e successivi accordi di programma per la realizzazione degli stessi. (18)

Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 26.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 è destinata la spesa massima complessiva di euro 29.800.000,00 cui si fa fronte:
a) per euro 300.000,00 per l'anno 2014, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2014;
b) per euro 29.500.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. (8)

Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 26.

Art. 45 bis
- Disposizioni concernenti il sistema tangenziale di Lucca(19)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 10.

1. La Regione concorre finanziariamente all’attività di realizzazione degli interventi e delle infrastrutture strategiche per i quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse nazionale, individuate nell’ambito del programma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), con l’intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana del 22 gennaio 2010 (Per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche con indicazione delle principali priorità), relativamente al sistema tangenziale di Lucca-viabilità est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano e i caselli dell’A11 del Frizzone e di Lucca Est.
2. Ai fini del concorso regionale alla progettazione degli interventi, anche per stralci, di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all’importo massimo di euro 2.000.000,00 per il 2014 (45)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 31.

, previa stipula di specifico accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.
2 bis. Ai fini del concorso regionale per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 15.000.000,00 per il biennio 2026 – 2027, previa stipula di specifici accordi con gli enti competenti alla realizzazione degli stessi.(76)

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 9.

3. All’onere di spesa di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000,00 per il 2014, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – spese di investimento” del bilancio di previsione 2014. (47)

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 31.

3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 2 bis, fino a un massimo di euro 15.000.000,00 per il biennio 2026 – 2027, si fa fronte:
a) per euro 7.000.000,00 per l’anno 2026 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2026;
Art. 46
- Contributo straordinario ai Comuni di Camaiore e Stazzema
1. Per la realizzazione di interventi di miglioramento e messa in sicurezza della strada di accesso al parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, la Giunta regionale, previa stipula di specifici accordi di programma con i Comuni di Camaiore e Stazzema, è autorizzata ad erogare ai comuni medesimi contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (20)

Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 11.

2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.(21)

Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 11.

SEZIONE VIII BIS
- Disposizioni relative a infrastrutture strategiche regionali(22)

Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 12.

Art. 46 bis
- Disposizioni relative a Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A.(23)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 13.

1. Nel rispetto dell’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. fino alla concorrenza di euro 3.200.000,00 ai fini del consolidamento dell’equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, alle seguenti condizioni:
a) previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione;
b) previa rimodulazione del prestito per il quale la Regione ha concesso garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 3.200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 46 ter
- Disposizioni relative a Interporto della Toscana centrale S.p.A.(24)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 14.

1. Nel rispetto dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 22/2012, e dell’articolo 3 della l.r. 20/2008, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto della Toscana centrale S.p.A. fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00, ai fini del consolidamento dell’equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.100.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 46 quater
- Disposizioni per il rilancio dell’area industriale di Piombino(25)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 15.

1. Per realizzare le finalità di cui al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione di interventi per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla legge. 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, al fine di assicurare la funzionalità del porto di Piombino, la Regione Toscana concorre finanziariamente, insieme all’Autorità portuale di Piombino, alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali.
2. Nell'accordo di programma di cui all'articolo 1, comma 6, del d.l. 43/2013 convertito dalla l. 71/2013, sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, e in particolare l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:
a) aumento delle entrate proprie dell’Autorità portuale di Piombino in conseguenza dell’entrata a regime degli investimenti realizzati;
b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Per assicurare all’Autorità portuale di Piombino la necessaria liquidità in relazione alle esigenze finanziarie connesse all’esecuzione delle opere di cui al comma 1, a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione da parte della stessa di un finanziamento pari a euro 50.000.000,00 rimborsabile in venti anni (72)

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6.

, la Regione rilascia nell’interesse della predetta Autorità portuale e in favore dell’istituto finanziatore, una garanzia fideiussoria fino ad un massimo di euro 65.000.000,00.
4. La garanzia di cui al comma 3, è rilasciata con provvedimento della Giunta regionale, previa richiesta dell’Autorità portuale di Piombino corredata dello schema di contratto di finanziamento. La garanzia è autonoma, a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata, contenente rinuncia ad esercitare i diritti spettanti al fideiussore ai sensi degli articoli 1939, 1944, 1945, 1947, 1950, 1953, 1955 e 1957 del codice civile e a qualsiasi eccezione, ivi inclusa, quella di compensazione. La garanzia resterà in vigore sino all’integrale estinzione, nei limiti dell’importo garantito, di tutte le ragioni di credito di dell’istituto finanziatore verso l’Autorità portuale di Piombino derivanti dalla concessione del finanziamento.
5. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.
5 bis. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 2.984.339,68 per l'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019. (73)

Comma inserito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6.

6. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2020 e fino al 2035, si fa fronte con legge di bilancio. (74)

Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6.

7. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 3, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 65.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2014.

Note del Redattore:

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Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

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Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

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Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

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Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

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Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

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Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

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Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 51.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 9.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.