SEZIONE VIII BIS
Art. 46 bis
1. Nel rispetto dell’articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e dell’articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A. fino alla concorrenza di euro 3.200.000,00 ai fini del consolidamento dell’equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, alle seguenti condizioni:
a) previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione;
b) previa rimodulazione del prestito per il quale la Regione ha concesso garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 3.200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 46 ter
1. Nel rispetto dell’articolo 6, comma 19, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 22/2012, e dell’articolo 3 della l.r. 20/2008, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della società Interporto della Toscana centrale S.p.A. fino alla concorrenza di euro 1.100.000,00, ai fini del consolidamento dell’equilibrio patrimoniale e per supportare nuovi investimenti, previa valutazione da parte della Giunta regionale medesima del relativo piano industriale debitamente aggiornato, da cui risulti la convenienza e sostenibilità a lungo termine degli investimenti effettuati dalla Regione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.100.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 46 quater
1. Per realizzare le finalità di cui al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione di interventi per Expo 2015), convertito con modificazioni dalla legge. 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, al fine di assicurare la funzionalità del porto di Piombino, la Regione Toscana concorre finanziariamente, insieme all’Autorità portuale di Piombino, alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali.
2. Nell'accordo di programma di cui all'articolo 1, comma 6, del d.l. 43/2013 convertito dalla l. 71/2013, sono definite, fra l'altro, le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione delle risorse, e in particolare l’eventuale rideterminazione del contributo regionale a seguito di:
a) aumento delle entrate proprie dell’Autorità portuale di Piombino in conseguenza dell’entrata a regime degli investimenti realizzati;
b) abbattimento dei costi di realizzazione degli investimenti in sede di aggiudicazione dei relativi appalti.
3. Per assicurare all’Autorità portuale di Piombino la necessaria liquidità in relazione alle esigenze finanziarie connesse all’esecuzione delle opere di cui al comma 1, a garanzia del pieno e puntuale soddisfacimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla contrazione da parte della stessa di un finanziamento pari a euro 50.000.000,00 rimborsabile in venti anni (72) Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6.
, la Regione rilascia nell’interesse della predetta Autorità portuale e in favore dell’istituto finanziatore, una garanzia fideiussoria fino ad un massimo di euro 65.000.000,00. 4. La garanzia di cui al comma 3, è rilasciata con provvedimento della Giunta regionale, previa richiesta dell’Autorità portuale di Piombino corredata dello schema di contratto di finanziamento. La garanzia è autonoma, a prima richiesta, irrevocabile, incondizionata, contenente rinuncia ad esercitare i diritti spettanti al fideiussore ai sensi degli articoli 1939, 1944, 1945, 1947, 1950, 1953, 1955 e 1957 del codice civile e a qualsiasi eccezione, ivi inclusa, quella di compensazione. La garanzia resterà in vigore sino all’integrale estinzione, nei limiti dell’importo garantito, di tutte le ragioni di credito di dell’istituto finanziatore verso l’Autorità portuale di Piombino derivanti dalla concessione del finanziamento.
5. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.
5 bis. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 2.984.339,68 per l'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019. (73) Comma inserito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6.
6. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 3.000.000,00 annui a decorrere dall’anno 2020 e fino al 2035, si fa fronte con legge di bilancio. (74) Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6.
7. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 3, è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 65.000.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 – 2015, annualità 2014.