Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

CAPO IX
- Norma finale
Art. 68
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le modifiche di cui agli articoli 51, 52 e 55, entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. Fino a tale data l'articolo 30 bis, l'articolo 30 quater, comma 2, e l'allegato A della l.r. 25/1998 , si applicano nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le leggi collegate, ai sensi dell’articolo 13, commi 2 bis e 2 ter, della l.r. 36/2001 , alla presente legge, entrano in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Sito esternoAllegato A (riferito all'articolo 1, comma 1) – Settori di attività soggetti a maggiorazione IRAP dello 0,92%.
Sito esternoAllegato B (riferito all'articolo 55, comma 1) – Allegato A riferito all'articolo 30 quinquies, comma 2, legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita da l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.