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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 48
- Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 25/1998
1. Dopo l’articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è inserito il seguente:
"Art. 25 bis Contributo ambientale per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento in impianti di smaltimento ubicati in ambiti territoriali ottimali diversi da quello di produzione
1. La Giunta regionale a partire dal 1° gennaio 2014 assegna alle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani risorse da destinare alle province ed ai comuni sede degli
impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento prodotti in altri ambiti
territoriali ottimali sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi dall’articolo 25.
2. Le autorità destinano le risorse di cui al comma 1 ai comuni ed alle province a titolo di contributo per la realizzazione di investimenti pubblici volti al miglioramento ed alla mitigazione ambientale connessi con la gestione dei rifiuti e le bonifiche dei siti inquinati, nel rispetto dei criteri
e delle modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Dal 1° gennaio 2014 il contributo sostituisce ogni onere, indennizzo o compenso a
carattere ambientale e territoriale a favore di comuni e province destinatari dei rifiuti.
4. Il contributo ambientale di cui al presente articolo non si applica agli atti e alle convenzioni aventi a oggetto flussi extra ATO già in essere alla data di cui al comma 3.
5. Fino all’approvazione dei piani di ambito, le risorse di cui al comma 1, sono assegnate sulla base dei flussi autorizzati ai sensi dell’articolo 31, comma 6.".

Note del Redattore:

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Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

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Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

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Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

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Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

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Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

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Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

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Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 50.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 51.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 1.

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Parola così sostituita da l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.