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Legge regionale 30 novembre 2012, n. 68

Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima, del 7 dicembre 2012

CAPO VII
- Norme finali e transitorie
Art. 22
Abrogato.
Art. 23
Abrogato.
Art. 24
- Norme transitorie, efficacia differita e abrogazioni(3)

Articolo abrogato con l.r. 13 dicembre 2017, n. 73, art. 13.

Abrogato.
Art. 24 bis
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, le funzioni attribuite alle province sono trasferite alla Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.