Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40
Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012
Art. 6
- Funzionamento del collegio
1. Le funzioni del collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del presidente del collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Il collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente del collegio più anziano di età. (5)
4. I singoli componenti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, con l'obbligo di informare immediatamente il presidente e di portare a conoscenza degli altri componenti, non oltre la prima seduta collegiale, le risultanze di tali atti.
5. Il collegio approva il verbale delle sedute, delle ispezioni e verifiche effettuate e delle decisioni adottate.
6. Copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
7. Il collegio adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento.
Note del Redattore: