Menù di navigazione

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012

Art. 3
- Pareri obbligatori
1. Il collegio esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati, il collegio esprime altresì parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato della Regione. (25)

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 7.

(13)

Periodo abrogato con l.r. 26 maggio 2017, n. 24, art. 1.

2. Il parere sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio, e sui relativi allegati, esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni della legge finanziaria e di ogni altro elemento utile, ed indica l0000e misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni.
3. Il parere sulla proposta di legge di rendiconto generale attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Nel preambolo delle leggi di bilancio, di assestamento e di variazione del bilancio e di rendiconto sono indicati l’avvenuto adeguamento al parere del collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere. (14)

Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24, art. 1.

5. I pareri del collegio sono resi entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle proposte di legge di cui al comma 1 e contestualmente trasmessi alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Decorso tale termine si prescinde dal parere.(14)

Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24, art. 1.

6. La Giunta regionale e il Consiglio regionale favoriscono (1)

Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68, art. 1.

l’attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, l’informazione e la documentazione in ordine alla predisposizione degli atti sui quali il collegio deve esprimere il parere obbligatorio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 12. , ed ora così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 6 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto, n. 29, art. 6 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata conl.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

29. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.