Menù di navigazione

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012

Art. 8
- Durata della carica
1. Il collegio dura in carica cinque (6)

Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68, art. 5.

anni a decorrere dalla data di nomina ed i suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.
1 bis. Non sono considerati rinominabili, ai fini del comma 1, coloro che hanno ricoperto l’incarico nel precedente mandato per un periodo di tempo superiore alla metà della durata naturale dell’incarico.(16)

Comma inserito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24, art. 3.

2. In caso di sostituzione di un singolo componente, esso dura in carica quanto il collegio in cui è nominato.
3. Il componente del collegio cessa anticipatamente dall’incarico in caso di:
a) dimissioni volontarie;
b) decadenza;
c) revoca.
4. Il componente del collegio decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall’albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
5. Il componente del collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l’interessato, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 12. , ed ora così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 6 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto, n. 29, art. 6 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata conl.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

29. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.