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Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012

Art. 13 bis
1. Il collegio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo prosegue il suo mandato fino al compimento del quinquennio dall’entrata nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’articolo 12, comma 3.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 5.

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Numero così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 7.

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Articolo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 8.

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Punto aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 4.

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Periodo abrogato con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 4.

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Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 12. , ed ora così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

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Lettera così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 7 .

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Parola così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

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Visto inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 6 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto, n. 29, art. 6 , comma 2.

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Lettera abrogata conl.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 2.

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Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 1.

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29. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.