Menù di navigazione

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012

Art. 12
- Norme di rinvio e transitorie
1. procedimento di nomina si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008 , relative alle limitazioni per l’esercizio degli incarichi. (17)

Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24, art. 4.

2. In sede di prima applicazione, l’elenco di cui all’articolo 7 è costituito entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed il Consiglio regionale nomina i componenti del collegio entro quarantacinque giorni dalla costituzione dell’elenco.
3. Il collegio nominato ai sensi del comma 2 entra nell’esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 12. , ed ora così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 6 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto, n. 29, art. 6 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata conl.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

29. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.