Menù di navigazione

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, dell' 1 agosto 2012

Art. 1
- Riferimenti normativi
1. La presente legge disciplina il collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, di seguito denominato collegio, istituito dall’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) in attuazione dell'Sito esternoarticolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto aggiunto con l.r. 12 novembre 2014, n. 68 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo abrogato con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 maggio 2017, n. 24 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 12. , ed ora così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 3 dicembre 201 9 , n. 80 , art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Visto inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 6 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto, n. 29, art. 6 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata conl.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 8 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

29. Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 9 , comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.