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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 27

Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 2
Obiettivi strategici
1. Obiettivi strategici per la ciclomobilità extraurbana sono:
a) la creazione di percorsi e circuiti connessi alla mobilità collettiva;
b) la creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonali attraverso località di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di servizi e strutture dedicate, compresi i punti di ristoro, con particolare riguardo ai percorsi connessi e correlati alle vie aventi caratteristiche storico-culturali;
c) la creazione, in ambiente rurale e montano, di percorsi dedicati e strutture di supporto;
d) la creazione di una rete di ciclostazioni quali centri, dotati di servizi di informazione all’utenza, per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio, da realizzarsi in prossimità di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, per favorire l’intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto. (7)

Lettera così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 2.

2. Obiettivi strategici per la ciclomobilità urbana sono:
a) l’incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone il completamento su tutto il territorio urbano e la messa in rete;
b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione;
c) la connessione con il sistema della mobilità collettiva;
c bis) promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per le esigenze quotidiane, anche mediante la realizzazione di ciclostazioni, di parcheggi e di box per le biciclette da realizzarsi, in particolare, in zone limitrofe ai servizi ed ai luoghi pubblici di maggiore interesse; (8)

Lettera aggiunta con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 2.

c ter) promuovere la presenza e l'utilizzo del bike-sharing quale servizio di condivisione delle biciclette; (8)

Lettera aggiunta con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 2.

c quater) promuovere, in raccordo con i biciplan dei comuni di cui all’articolo 4, comma 1, la realizzazione di interventi di moderazione del traffico e di aree a priorità ciclabile tese a connettere ed integrare i percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati con le isole ambientali, le “zone 30”, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato. (8)

Lettera aggiunta con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 2.

3. La Regione favorisce(9)

Parole inserite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 2.

il recupero e la riqualificazione di vecchie infrastrutture inutilizzate e di vecchi manufatti stradali e ferroviari(9)

Parole inserite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 2.

in disuso, ove questo risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici di cui ai commi 1 e 2.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 7 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 9 .

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Comma inserito con l.r. 29 aprile 2022, n. 13 , art. 11 ; ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 8.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.