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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 26

Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ) ed in particolare gli articoli 136, 137, 138, 139 e 140;


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare gli articoli 32, 33 e 35;


Vista la legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 7 maggio 2012;


Considerato quanto segue:


1. Le commissioni provinciali per il paesaggio, istituite ai sensi della l.r. 26/2006 , sono giunte a scadenza del loro mandato e, pertanto, è necessario procedere all’istituzione di un’unica commissione regionale per il paesaggio, in attuazione del nuovo dettato dell’Sito esternoarticolo 137 del d.lgs. 42/2004 , come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , in relazione al paesaggio);


2. Si procede all’abrogazione della l.r. 26/2006 , recante l’istituzione delle commissioni provinciali per il paesaggio;


3. Occorre disciplinare la composizione della commissione regionale per il paesaggio, il procedimento di nomina e insediamento, nonché il funzionamento della stessa, in quanto la norma nazionale di riferimento non risulta sufficientemente dettagliata;


4. In considerazione dell’urgenza di provvedere alla nomina della commissione regionale per il paesaggio, è necessario stabilire un termine per l’attivazione del procedimento di nomina della commissione ed, altresì, disporre l’entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Approva la presente legge


Art. 1
- Istituzione della commissione regionale per il paesaggio
1. In attuazione dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), è istituita la commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata “commissione”, con il compito di formulare ed inviare alla Regione le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136 dello stesso Sito esternod.lgs. 42/2004 .
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 136, 138, 139 e 140 Sito esternodel Sito esternod.lgs. 42/2004 .
Art. 2
1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto:
a) il segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, o suo delegato;
b) i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio in cui sono situati gli immobili o le aree oggetto dei procedimenti attribuiti alla competenza della commissione, o loro delegati;
c) due fra dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati nel decreto di nomina dal Presidente della Giunta regionale in ragione del loro ufficio.
2. Oltre ai membri di diritto, indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, anch’essi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio:
a) un docente universitario scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dai rettori delle università degli studi della Toscana;
b) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, che sono rappresentate al tavolo di concertazione generale, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
c) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. La commissione è integrata da un rappresentante designato dal competente comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare carabinieri regionale, nel caso in cui la proposta di cui all’articolo 1 riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 137 del d.lgs. 42/2004 .
4. La commissione resta in carica cinque anni.
Art. 3
- Procedimento di nomina e insediamento della commissione
1. Entro i sessanta giorni precedenti la cessazione della commissione regionale, il Presidente della Giunta regionale richiede la designazione degli esperti di cui all’articolo 2, comma 2, e la designazione del rappresentante di cui all’articolo 2, comma 3, che sono effettuate nei trenta giorni successivi.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione provvedendo alla nomina dei membri secondo la composizione stabilita nell’articolo 2 e ne convoca la prima seduta, in composizione plenaria. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della commissione ed alla nomina dei suoi membri.(5)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 74.

Art. 4
- Modalità di funzionamento della commissione
1. Nel corso della prima seduta, la commissione, convocata in composizione plenaria:
a) nomina il presidente fra i membri di diritto di cui all’articolo 2, comma 1;
b) approva il regolamento interno di funzionamento della commissione. (6)

Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 75.

2. I pareri della commissione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno cinque (7)

Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 75.

membri.
4. Della convocazione della seduta della commissione è dato avviso alla provincia e al comune nel cui territorio sono situati gli immobili, o le aree, oggetto del procedimento per la proposta di cui all’articolo 5; provincia e comune possono partecipare alla seduta senza diritto di voto.
5. La Regione fornisce la sede della commissione ed il supporto tecnico-organizzativo per il funzionamento della commissione stessa.
6. Ai membri della commissione di cui all’articolo 2, comma 2, sono attribuiti:
a) un gettone di presenza di euro 30,00, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione;
b) i rimborsi delle spese di missione, determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.
Art. 5
- Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. La commissione esamina l'atto d'iniziativa presentato dai soggetti indicati all'Sito esternoarticolo 138 del d.lgs. 42/2004 , ed entro i sessanta giorni successivi alla presentazione di tale atto, valutata la sussistenza del notevole interesse pubblico, elabora la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e la trasmette alla competente struttura regionale.
2. Qualora l'atto d'iniziativa di cui al comma 1 risulti incompleto, la commissione, entro il termine previsto dallo stesso comma 1, richiede gli elaborati integrativi. In tal caso, il termine è sospeso e decorre nuovamente dalla produzione delle integrazioni necessarie.
3. Il termine di cui al comma 1, può essere sospeso una sola volta e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 6
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. All'esito del procedimento di cui agli articoli 139 e 140, comma 1, Sito esternodel Sito esternod.lgs. 42/2004 , il dirigente della competente struttura regionale emana il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 dello stesso Sito esternod.lgs. 42/2004 .
Art. 7
1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2, come modificato dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017), il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina della commissione entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della stessa l.r. 70/2017 .
2. Fino alla nomina della commissione secondo la composizione stabilita ai sensi dell'articolo 2, come modificato dalla l.r. 70/2017 sono prorogate le funzioni della commissione nella composizione precedente.
Art. 8
- Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 29 giugno 2006, n. 26 (Istituzione delle commissioni ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico);
b) l’articolo 72 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
Art. 9
- Norma finanziaria
1. Agli oneri della presente legge, stimati in euro 6.240,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
anno 2012:
in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, per euro 6.240,00
in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 6.240,00
anno 2013
in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, per euro 6.240,00
in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 6.240,00
anno 2014
in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti”, per euro 6.240,00
in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 6.240,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 10
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 100, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 101, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 76.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 75.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.