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Legge regionale 6 giugno 2012, n. 26

Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 )

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 1
- Istituzione della commissione regionale per il paesaggio
1. In attuazione dell'Sito esternoarticolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), è istituita la commissione regionale per il paesaggio, di seguito denominata “commissione”, con il compito di formulare ed inviare alla Regione le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all’articolo 136 dello stesso Sito esternod.lgs. 42/2004 .
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 136, 138, 139 e 140 Sito esternodel Sito esternod.lgs. 42/2004 .

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 100, ed ora abrogato con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.

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Articolo prima sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 101, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 76.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 75.

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Parola così sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 75.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.