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Legge regionale 5 giugno 2012, n. 24

Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 15 giugno 2012

Art. 2
- Dichiarazione dello stato di emergenza idrica e idropotabile
1. Il Presidente della Giunta regionale, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dichiara, con proprio decreto, lo stato di emergenza idrica e idropotabile, in tutto o parte del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività).
2. Il decreto di cui al comma 1, indica la durata presunta dello stato di emergenza idrica e idropotabile durante la quale si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. È fatta salva la possibilità di proroga dello stato di emergenza, ove ne perdurino i presupposti.
3. In caso di superamento dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale ne dichiara la cessazione con proprio decreto, anche per parti del territorio regionale.
4. Ove in relazione alla gravità dell’emergenza idrica e idropotabile sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), le disposizioni del presente capo si applicano per le parti compatibili con le disposizioni adottate ai sensi dello stesso articolo 5 della l. 225/1992.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.