Menù di navigazione

Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23

Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 1 giugno 2012

Art. 3
- Funzioni istituzionali dell’Autorità
1. L’Autorità svolge le seguenti funzioni:
b) pianificazione delle aree portuali;
c) progettazione e realizzazione delle opere portuali;
d) gestione e manutenzione delle aree portuali;
e) rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali;
f) adozione, con le procedure di cui all’articolo 6, comma 2, e all’articolo 9, comma 2, lettera d), della proposta di budget economico triennale e adozione della proposta di bilancio di esercizio, per gli adempimenti previsti dall’articolo 18. (67)

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 54.

1 bis. L'Autorità svolge le funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a bis), ed a ter) (59)

Parole così sostituite con l.r. 21 aprile 2020, n. 27, art. 1.

, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), relative al canale Burlamacca e rilascia le concessioni delle aree demaniali prospicienti il canale Burlamacca ai sensi del regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni. del regolamento regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). (16)

Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 2.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 78.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 79.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 80.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 aprile 2020, n. 27 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 49 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 50 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 51 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2023, n. 46 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.