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Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23

Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, dell' 1 giugno 2012

CAPO II
- Organizzazione dell’Autorità
Art. 4
- Organi e commissione consultiva dell’Autorità(9)

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 78.

1. Sono organi dell’Autorità:
a) un comitato portuale per ciascun porto di cui all’articolo 1, comma 2;
b) il collegio dei revisori dei conti.
2. Per ciascun porto è istituita la commissione consultiva di cui all’articolo 12.
Art. 5
- Composizione del comitato portuale
1. Ciascun comitato portuale è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale, che assume le funzioni di presidente del comitato stesso, o suo sostituto;
b) dall’Assessore regionale in materia di trasporti o suo sostituto;
c) dal presidente della provincia territorialmente interessata, o suo sostituto;
d) dal sindaco del comune territorialmente interessato, o suo sostituto;
e) dal presidente della camera di commercio territorialmente interessata o suo sostituto. (13)

Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 47.

2. Il presidente del comitato portuale convoca e presiede ciascun comitato portuale. In caso di sua assenza o impedimento il comitato portuale è presieduto dall’Assessore regionale in materia di trasporti.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore regionale competente in materia di trasporti, il comitato portuale è presieduto dal sostituto del Presidente della Giunta regionale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal sostituto dell’assessore regionale competente in materia di trasporti. (17)

Comma così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 3.

4. Previa intesa con l’amministrazione statale competente, può far parte del comitato portuale un rappresentante dell’autorità marittima territorialmente competente, che partecipa con voto consultivo.
5. Le riunioni del comitato portuale sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
6. Il comitato portuale assume validamente le proprie determinazioni con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. La partecipazione alle sedute del comitato portuale non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
Art. 6
- Funzioni dei comitati portuali
1. Ciascun comitato portuale:
a) adotta il piano regolatore portuale;
b) approva indirizzi e direttive in ordine alle concessioni demaniali e alle autorizzazioni, delibera, su proposta del segretario generale e previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, il rilascio delle concessioni, definisce le tariffe per l’uso di attrezzature ed impianti portuali pubblici (58)

Parole soppresse con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 7.

, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 13; (18)

Lettera così sostituita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 4.

c) approva la relazione annuale sull’attività svolta e sulla gestione del porto.
2. Ciascun comitato portuale esprime inoltre parere alla Giunta regionale sui seguenti atti:
a) il piano (34)

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 42.

delle attività dell’Autorità;
Art. 7
1. Il segretario generale dell’Autorità è nominato dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con il Sindaco del Comune di Viareggio, sentiti gli altri comuni interessati, tra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o equivalente, in discipline attinenti alle competenze dell’Autorità portuale, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale in settori attinenti alle competenze della medesima Autorità.
2. L'incarico di segretario generale ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato con contratto di diritto privato.
4. L’incarico del segretario generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché ai fini dell'anzianità di servizio, ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell’Autorità.
5. Il trattamento economico del segretario generale è determinato con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.
5.1. Nel caso in cui l’incarico di segretario generale sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Autorità, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’Autorità, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato. (65)

Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2023, n. 46, art. 2.

5.2. Nel caso in cui l’incarico di segretario generale sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’Autorità il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’Autorità provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza. (65)

Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2023, n. 46, art. 2.

5.3. Il trattamento contributivo di cui ai commi 5.1 e 5.2 esclude ogni altra forma di versamento. (65)

Comma inserito con l.r. 12 dicembre 2023, n. 46, art. 2.

5 bis. La valutazione del segretario generale dell'Autorità è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione. (20)

Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72, art. 5.

(36)

Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 43.

5 ter. Qualora nell'organico dell'ente non sia presente un dirigente, il segretario generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito, previo accordo con il direttore della direzione regionale competente in materia, da quest'ultimo o da altro dirigente da lui individuato all'interno della direzione. (55)

Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 10.

Art. 8
- Cessazione dall’incarico di segretario generale(11)

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 80.

1. Il contratto del segretario generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano (37)

Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 44.

delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale;
c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal comitato portuale, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale;
c bis) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell’articolo 7, comma 5 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 20 bis; (38)

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 44.

c ter) mancata adozione del budget economico (69)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 56.

o del bilancio di esercizio oppure predisposizione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 18, commi 2 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso segretario generale. (38)

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5, art. 44.

Art. 9
- Funzioni del segretario generale
1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità ed è responsabile dell'organizzazione e della gestione complessiva della medesima.
2. Il segretario generale:
a) elabora il piano regolatore portuale;
c) elabora la relazione annuale sull’attività svolta e sulla gestione del porto;
d) adotta la proposta di budget economico triennale dell’Autorità tenendo conto di quanto previsto all’articolo 13, comma 2, e adotta la proposta di bilancio di esercizio; (70)

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 57.

3. Il segretario generale provvede altresì:
a) all’istruttoria degli atti di competenza di ciascun comitato portuale;
b) all’attuazione degli indirizzi e delle direttive di ciascun comitato portuale;
c) alla cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionale e degli enti locali;
d) ad ogni altro adempimento necessario per il funzionamento dell'Autorità;
e) sovrintende e vigila su tutte le attività.
Art. 10
- Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti nominati dal Consiglio regionale fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) (61)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 49.

.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e assistono alle riunioni del comitato portuale.
3. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.(1)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 16.

4. Al collegio dei revisori dei conti, qualora si rechi per l'esercizio delle sue funzioni in luoghi diversi da quello della propria residenza, spetta il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
5. Al collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.
5 bis. Al collegio si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008 . (12)

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 81.

Art. 11
- Funzioni del collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
2. Il collegio dei revisori dei conti controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall’Autorità.
3. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti sul budget economico (71)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 58.

e sul bilancio di esercizio.
4. Il collegio dei revisori dei conti trasmette al presidente del comitato portuale i risultati della sua attività e relaziona annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 16.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2014, n. 48 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 78.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 79.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 80.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 81.

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Lettera così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 47.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 4; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 5.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6; poi è abrogata con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 7 .

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Lettera inserita con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Lettera aggiunta con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 18 ottobre 2016, n. 72 , art. 12.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 41.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 42.

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Parole soppresse con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 43.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 44.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 45.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 46.

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Alinea così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 47.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole inserite con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parole così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 48.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 49.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 5 .

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 1 del 12 gennaio 2018 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge della Regione Toscana 18 ottobre 2016, n. 72 (Disposizioni per il potenziamento dell'Autorità Portuale Regionale. Modifiche alla l.r. 23/2012 ).

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 21 aprile 2020, n. 27 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 51 .

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Articolo così sostituito con l.r. 12 dicembre 2023, n. 46 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 55.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 56.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 57.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 58.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 59.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 61.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 62.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.