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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visti gli articoli 9 e 30, dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 14 settembre 2011, n. 148 ;


Visto il Sito esternodecreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213 ;


Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 30 ottobre 2012, n. 215/CSR (Individuazione della "regione più virtuosa", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) ed f) Sito esternodel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012");


Vista la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR (Individuazione della “Regione più virtuosa”, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b), c), e g) del disegno di legge A.S. 3570 concernente la “Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”);


Vista la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della giunta regionale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternod.l. 174/2012 , convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , ha stabilito di ricondurre a criteri omogenei di contenimento della spesa i trattamenti del personale politico regionale, ed ha condizionato l’erogazione di gran parte dei trasferimenti erariali a favore delle regioni all’attuazione di detti criteri entro il 23 dicembre 2012, nonché a numerosi altri adempimenti sempre ispirati al contenimento delle spese;


2. Negli adempimenti sopra richiamati rientrano anche quelli previsti dall’Sito esternoarticolo 14 del d.l. 138/2011 , convertito dalla Sito esternol. 148/2011 , quali la cessazione, dalla prossima legislatura, del sistema del vitalizio e l’eventuale passaggio ad un sistema previdenziale contributivo, nonché la previsione che il trattamento economico dei consiglieri regionali sia commisurato all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio;


3. La Regione Toscana ha già approvato in prima lettura e si accinge ad approvare in via definitiva la modifica statutaria relativa alla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori e, inoltre, ha già disposto, con la l.r. 66/2012 , l’abolizione del sistema del vitalizio, che con la presente legge viene compiutamente regolata;


4. Ai sensi del Sito esternod.l. 174/2012 , convertito dalla Sito esternol. 213/2012 , la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, hanno concordato i parametri di virtuosità da applicare, poi recepiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;


5. Per la Toscana, la legislazione regionale vigente risulta in massima parte già conforme ai parametri di virtuosità richiesti dai suddetti atti; pertanto, occorre intervenire solo su alcuni aspetti della l.r. 3/2009 , introducendo disposizioni che riportano al nuovo sistema definito dagli atti richiamati la situazione attuale dei trattamenti previsti, già sostanzialmente rispettosa dei limiti di spesa introdotti dalle norme nazionali;


6. La Regione Toscana intende, inoltre, concorrere alla realizzazione degli obiettivi di coordinamento della finanza pubblica imponendo nel proprio ordinamento ulteriori limiti alla spesa per il funzionamento degli organi politici, in particolare, limitando, più di quanto disposto in sede nazionale, il trattamento dei Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale e prevedendo, tra il limite massimo e quello minimo previsto dalla normativa nazionale, un ulteriore limite intermedio di spesa per i consiglieri con specifiche funzioni e gli assessori;


Approva la presente legge


Art. 1
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), dopo le parole:
“l’assegno vitalizio
” sono inserite le seguenti:
“applicabile fino al termine della nona legislatura,”.
Art. 2
- Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2009
1. Il numero 3 del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
“3) il rimborso spese per l’esercizio del mandato di cui all’articolo 6 bis;”.
2. Al numero 5 del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 3/2009 , dopo le parole:
“e seguenti”
sono aggiunte le seguenti:
“applicabile fino al termine della nona legislatura;”.
3. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 3/2009 le parole:
“contributo per l’uso dei servizi interni di ristoro”
sono soppresse.
4. I commi 4, 5 bis e 5 ter, dell’articolo 2 della l.r. 3/2009 sono abrogati.
Art. 3
- Modifiche alla rubrica del capo II della l.r. 3/2009
1. Nella rubrica del capo II della l.r. 3/2009 le parole:
“diaria mensile”
sono sostituite dalle seguenti:
“rimborso spese per l’esercizio del mandato”
.
Art. 4
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2009
Art. 5
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 3/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 3/2009 dopo le parole:
“fine mandato e”
sono inserite le seguenti:
“ , fino al termine della nona legislatura regionale,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 3/2009 dopo le parole:
“La trattenuta”
sono inserite le seguenti:
“del 17 per cento”
, ed è soppresso, in fine, l’ultimo periodo.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 3/2009 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. La trattenuta del 5 per cento di cui al comma 1, è applicata sulle competenze nette fino al raggiungimento del limite decennale di cui all’articolo 26, comma 1. Successivamente al raggiungimento di detto limite, la trattenuta è ridotta al 2,5 per cento.”.
Art. 6
- Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2009
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 3/2009 , prima delle parole:
”Presidente della Giunta”
sono inserite le seguenti:
“Presidente del Consiglio e”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 3/2009 le parole:
“ Presidente e”
sono soppresse.
Art. 7
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/2009
1. Al comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 3/2009 le parole:
“agli articoli 7 e 8”
sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 6 bis”
.
Art. 8
- Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 3/2009 sono inseriti i seguenti:
“Art. 6 bis - Rimborso spese per l’esercizio del mandato
1. Al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, determinato nella differenza tra quanto dovuto per indennità di carica ed indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00.
2. Ai consiglieri ed ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, composto da una quota fissa e, per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio.
3. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:
a) componente della Giunta: euro 2.523,00;
b) vicepresidente del Consiglio: euro 2.203,00;
c) consigliere segretario del Consiglio e portavoce dell’opposizione: euro 2.140,00;
d) presidente di commissione e presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;
e) vicepresidente e segretario di commissione, vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;
f) consigliere: euro 1.925,00.
4. La quota variabile di cui al comma 2, parametrata ad una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per euro 0,48 il doppio della distanza tra il comune di residenza, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220, e il comune sede del Consiglio, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l’eccedenza per euro 0,26.
5. Nessun rimborso spese od altra utilità sono dovuti per la partecipazione alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.
Art. 6 ter - Limiti di spesa
1. In nessun caso il rimborso spese di cui all’articolo 6 bis, sommato all’indennità di carica ed all’indennità di funzione, può determinare una spesa mensile lorda complessiva superiore ai seguenti limiti:
a) per il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta: euro 13.000,00;
b) per i consiglieri con indennità di funzione ed i componenti della Giunta: euro 12.800,00;
c) per i consiglieri senza indennità di funzione: euro 11.100,00.
2. Nel caso in cui l’entità del rimborso spese, calcolata ai sensi dell’articolo 6 bis, sommata all’indennità di carica ed all’indennità di funzione, determini il superamento dei limiti di cui al comma 1, è operata d’ufficio una riduzione del rimborso spese pari all’eccedenza rispetto a detti limiti.”.
Art. 9
- Modifiche all’articolo 7 della l.r. 3/2009
1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 3/2009 è sostituita dalla seguente:
“Riduzione del trattamento in caso di assenza”.
2. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 della l.r. 3/2009 sono abrogati.
3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 3/2009 le parole:
“La diaria è ridotta di un diciottesimo”
sono sostituite dalle seguenti:
“Il trattamento di cui all’articolo 6 bis è ridotto di 50,00 euro oltre al 5 per cento della quota variabile di cui al comma 4 dello stesso articolo 6 bis.”.
5. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 3/2009 dopo le parole: “
delle commissioni permanenti, “
è inserita la seguente:
“istituzionali,”.
Art. 10
- Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 3/2009
1. L’articolo 8 della l.r. 3/2009 è abrogato.
Art. 11
- Modifiche all’articolo 9 della l.r. 3/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 3/2009 le parole:
“agli articoli 7, 8 e 28”
sono sostituite dalle seguenti:
“all’articolo 6 bis”.
Art. 12
1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 3/2009 sono inseriti i seguenti:
“Art. 10 bis
1. Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 in materia di assegno vitalizio cessano di avere applicazione dalla fine della nona legislatura regionale, ferma restando l’erogazione degli assegni vitalizi e degli assegni vitalizi indiretti, ai sensi dei medesimi articoli, ai consiglieri e assessori cessati fino a tale termine ed ai loro aventi causa.
2. Con l’entrata in vigore del presente articolo cessa l’applicazione del regime transitorio per l’attribuzione dell’assegno vitalizio di cui all’
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213
.
3. Con legge regionale saranno disciplinate le modalità di determinazione ed erogazione ai
consiglieri e assessori cessati dal mandato a partire dalla decima legislatura regionale di un trattamento economico a carattere contributivo, in conformità ai principi disposti per la Camera dei Deputati.
Art. 10 ter - Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
1. In attuazione dell’
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. n. 174/2012
, convertito dalla
Sito esternolegge 213/2012
, qualora il titolare dell’assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare dell’assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. La competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, provvede d’ufficio ad accertare l’assenza delle condanne di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell’assegno vitalizio indiretto che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici.”.
Art. 13
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 dopo le parole:
“mandato esercitato”
sono inserite le seguenti:
“ per un massimo di dieci anni”
.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
“1 bis. Restano fermi gli anni di mandato, anche superiori a dieci, maturati ai fini dell’indennità di fine mandato alla data di entrata in vigore della
Sito esternolegge 213/2012
.”
Art. 14
Art. 15
- Modifiche alla rubrica del capo IV della l.r. 3/2009
1. Alla fine della rubrica del capo IV della l.r. 3/2009 sono aggiunte le seguenti parole:
“e autovetture di servizio”.
Art. 16
- Abrogazione degli articoli 28, 29 e 30 della l.r. 3/2009
1. Gli articoli 28, 29 e 30 della l.r. 3/2009 sono abrogati.
Art. 17
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 31 della l.r. 3/2009 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Le missioni nel territorio regionale sono autorizzate di diritto in funzione dell’espletamento del mandato e non danno luogo ad alcun rimborso delle spese.”.
Art. 18
- Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 3/2009
1. L’articolo 35 della l.r. 3/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 35 - Rimborsi spese di missione
1. Ai soggetti di cui all’articolo 1, che si recano in missione fuori dal territorio regionale spetta:
a) il rimborso delle spese di trasporto su mezzi pubblici o aereo, ove espressamente autorizzato, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio;
b) il rimborso del vagone letto o cuccetta;
c) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro, calcolato con le modalità stabilite dall’Ufficio di presidenza;
d) il rimborso della spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino;
e) il rimborso delle spese di taxi nell’ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;
f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.”.
Art. 19
- Inserimento dell’articolo 37 bis nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 37 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
“Art. 37 bis - Autovetture di servizio
1. Le autovetture di servizio con autista possono essere assegnate in uso esclusivo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, limitatamente al periodo di durata dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità unitarie di gestione secondo criteri di economicità del proprio parco autovetture, comprese quelle in uso agli assessori, al fine di assicurare la massima razionalizzazione della spesa,
3. Le autovetture di servizio con autista possono essere attribuite in uso non esclusivo:
a) ai consiglieri;
b) alle autorità monocratiche di tutela e di garanzia ed ai presidenti degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale.
4. L’uso delle autovetture di cui al comma 3 è concesso, limitatamente al periodo di durata dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, nei casi di effettiva necessità legati ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati in alternativa i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per l’ amministrazione regionale ed uguale efficacia.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso comportare il superamento del limite complessivo di spesa per tutte le autovetture di servizio stabilito dalla normativa nazionale.”.
Art. 20
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 3/2009 è aggiunto il seguente:
“ 2 bis. Alla data di entrata in vigore dell’articolo 10 bis è abrogato l’
articolo 154 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
(Legge finanziaria per l’anno 2012).”.
Art. 21
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.