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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 8
- Inserimento degli articoli 6 bis e 6 ter nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 3/2009 sono inseriti i seguenti:
“Art. 6 bis - Rimborso spese per l’esercizio del mandato
1. Al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, determinato nella differenza tra quanto dovuto per indennità di carica ed indennità di funzione ed il limite di euro 13.000,00.
2. Ai consiglieri ed ai componenti della Giunta è corrisposto un rimborso spese per l’esercizio del mandato, mensile omnicomprensivo, composto da una quota fissa e, per i soli consiglieri, da una quota variabile in base alla distanza tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio.
3. La quota fissa di cui al comma 2, è così determinata:
a) componente della Giunta: euro 2.523,00;
b) vicepresidente del Consiglio: euro 2.203,00;
c) consigliere segretario del Consiglio e portavoce dell’opposizione: euro 2.140,00;
d) presidente di commissione e presidente di gruppo consiliare: euro 2.110,00;
e) vicepresidente e segretario di commissione, vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri: euro 1.988,00;
f) consigliere: euro 1.925,00.
4. La quota variabile di cui al comma 2, parametrata ad una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese, è determinata moltiplicando per euro 0,48 il doppio della distanza tra il comune di residenza, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220, e il comune sede del Consiglio, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l’eccedenza per euro 0,26.
5. Nessun rimborso spese od altra utilità sono dovuti per la partecipazione alle commissioni permanenti, istituzionali, speciali, di indagine o di inchiesta.
Art. 6 ter - Limiti di spesa
1. In nessun caso il rimborso spese di cui all’articolo 6 bis, sommato all’indennità di carica ed all’indennità di funzione, può determinare una spesa mensile lorda complessiva superiore ai seguenti limiti:
a) per il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta: euro 13.000,00;
b) per i consiglieri con indennità di funzione ed i componenti della Giunta: euro 12.800,00;
c) per i consiglieri senza indennità di funzione: euro 11.100,00.
2. Nel caso in cui l’entità del rimborso spese, calcolata ai sensi dell’articolo 6 bis, sommata all’indennità di carica ed all’indennità di funzione, determini il superamento dei limiti di cui al comma 1, è operata d’ufficio una riduzione del rimborso spese pari all’eccedenza rispetto a detti limiti.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.