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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 5
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 3/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 3/2009 dopo le parole:
“fine mandato e”
sono inserite le seguenti:
“ , fino al termine della nona legislatura regionale,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 3/2009 dopo le parole:
“La trattenuta”
sono inserite le seguenti:
“del 17 per cento”
, ed è soppresso, in fine, l’ultimo periodo.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 3/2009 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. La trattenuta del 5 per cento di cui al comma 1, è applicata sulle competenze nette fino al raggiungimento del limite decennale di cui all’articolo 26, comma 1. Successivamente al raggiungimento di detto limite, la trattenuta è ridotta al 2,5 per cento.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.