Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012
Art. 5
- Modifiche all’articolo 4 della l.r. 3/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 3/2009 dopo le parole:
“fine mandato e”
sono inserite le seguenti: “ , fino al termine della nona legislatura regionale,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 3/2009 dopo le parole:
“La trattenuta”
sono inserite le seguenti:“del 17 per cento”
, ed è soppresso, in fine, l’ultimo periodo.3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 3/2009 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. La trattenuta del 5 per cento di cui al comma 1, è applicata sulle competenze nette fino al raggiungimento del limite decennale di cui all’articolo 26, comma 1. Successivamente al raggiungimento di detto limite, la trattenuta è ridotta al 2,5 per cento.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.