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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 19
- Inserimento dell’articolo 37 bis nella l.r. 3/2009
1. Dopo l’articolo 37 della l.r. 3/2009 è inserito il seguente:
“Art. 37 bis - Autovetture di servizio
1. Le autovetture di servizio con autista possono essere assegnate in uso esclusivo al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, limitatamente al periodo di durata dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità unitarie di gestione secondo criteri di economicità del proprio parco autovetture, comprese quelle in uso agli assessori, al fine di assicurare la massima razionalizzazione della spesa,
3. Le autovetture di servizio con autista possono essere attribuite in uso non esclusivo:
a) ai consiglieri;
b) alle autorità monocratiche di tutela e di garanzia ed ai presidenti degli organismi autonomi istituiti presso il Consiglio regionale.
4. L’uso delle autovetture di cui al comma 3 è concesso, limitatamente al periodo di durata dell’incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, nei casi di effettiva necessità legati ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati in alternativa i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per l’ amministrazione regionale ed uguale efficacia.
5. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso comportare il superamento del limite complessivo di spesa per tutte le autovetture di servizio stabilito dalla normativa nazionale.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.