Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 12
1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 3/2009 sono inseriti i seguenti:
“Art. 10 bis
1. Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 in materia di assegno vitalizio cessano di avere applicazione dalla fine della nona legislatura regionale, ferma restando l’erogazione degli assegni vitalizi e degli assegni vitalizi indiretti, ai sensi dei medesimi articoli, ai consiglieri e assessori cessati fino a tale termine ed ai loro aventi causa.
2. Con l’entrata in vigore del presente articolo cessa l’applicazione del regime transitorio per l’attribuzione dell’assegno vitalizio di cui all’
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera f), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 7 dicembre 2012, n. 213
.
3. Con legge regionale saranno disciplinate le modalità di determinazione ed erogazione ai
consiglieri e assessori cessati dal mandato a partire dalla decima legislatura regionale di un trattamento economico a carattere contributivo, in conformità ai principi disposti per la Camera dei Deputati.
Art. 10 ter - Esclusione dell'erogazione del vitalizio a seguito di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione
1. In attuazione dell’
Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera n), del d.l. n. 174/2012
, convertito dalla
Sito esternolegge 213/2012
, qualora il titolare dell’assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici, l’erogazione del vitalizio di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. Il titolare dell’assegno vitalizio che sia condannato ai sensi del comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
3. La competente struttura del Consiglio regionale, entro il 30 marzo di ogni anno, provvede d’ufficio ad accertare l’assenza delle condanne di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti del titolare dell’assegno vitalizio indiretto che sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l’interdizione dai pubblici uffici.”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.