Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 84

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione) in attuazione del Sito esternod.l. 95/2012 , convertito dalla Sito esternol. 135/2012 , e Sito esternodel d.l. 174/2012 , convertito dalla Sito esternol. 213/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 1
- Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 5/2008
1. Dopo l’articolo 22 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni degli organi amministrativi di competenza della Regione), è inserito il seguente:
“Articolo 22 bis - Nomine e designazioni ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del d.l. 95/2012 convertito dalla Sito esternol. 135/2012
1. La nomina o designazione di dipendenti regionali quali componenti dei consigli di amministrazione nei casi previsti dall’articolo 4, commi 4 e 5, Sito esternodel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 7 agosto 2012, n. 135 , è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità:
a) i dipendenti devono appartenere, di norma, alla qualifica dirigenziale o, in caso di indisponibilità di tale personale, alla categoria D;
b) i dipendenti debbono essere in possesso di un’adeguata competenza tecnica in relazione ai compiti da svolgere.
2. La nomina o designazione, per la quale deve essere acquisito il consenso dell’interessato, costituisce svolgimento di attività extraimpiego per i dipendenti; i compensi eventualmente spettanti sono soggetti all’applicazione dell’articolo 4, comma 4, terzo periodo, Sito esternodel d.l. 95/2012 , convertito dalla Sito esternol. 135/2012 .
3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale l’elenco delle società individuate ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, commi 1, 3 e 5, Sito esternodel d.l. 95/2012 , convertito dalla Sito esternolegge 135/2012 .
4. La nomina o designazione è deliberata dal Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di presidenza, formulata sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dal comitato di direzione del Consiglio regionale. Nel caso in cui da tale istruttoria non risultino disponibili dipendenti del Consiglio regionale con i necessari requisiti o comunque ove sia ritenuto opportuno, la proposta può essere formulata tenuto conto delle indicazioni pervenute da parte del Presidente della Giunta regionale, formulate sulla base di un’istruttoria tecnica svolta dal comitato tecnico di direzione della Giunta regionale.
5. Alle nomine o alle designazioni di competenza consiliare che devono essere effettuate d’intesa con altre pubbliche amministrazioni, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8.
6. Per le nomine o designazioni di competenza di altre amministrazioni che richiedono il raggiungimento di un’intesa con la Regione, alla definizione dell’intesa provvede il Presidente della Giunta regionale.
7. Alle nomine o designazioni di cui al presente articolo non si applicano gli articoli 3, 4, 7, 18, 19, 20 e 22.
8. Le disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività extraimpiego si applicano in quanto compatibili.
9. Nell’attuazione del presente articolo il Consiglio regionale assicura il rispetto dei principi di parità di genere di cui alla Sito esternolegge 12 luglio 2011, n. 120 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Sito esternodecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati).
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di nomina di un amministratore unico prevista dell’articolo 4, comma 4, quarto periodo, Sito esternodel d.l. 95/2012 , convertito dalla Sito esternol. 135/2012 .”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.