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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 8
- Spese per il personale
1. A decorrere dalla X legislatura regionale, la spesa per il personale dei gruppi consiliari è rideterminata nel rispetto del parametro omogeneo di cui alla deliberazione della Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012. Ai sensi della medesima deliberazione, per la corrente legislatura, tale spesa resta determinata entro l’importo in essere alla data di entrata in vigore Sito esternodella l. 213/2012 , di conversione Sito esternodel d.l. 174/2012 , senza alcuna possibilità di aumento della spesa stessa per effetto di eventuali modifiche dei contratti in essere che possono determinarsi entro il termine della legislatura.
1 bis. Il parametro di cui al primo periodo del comma 1 può essere aggiornato, anche nel corso della legislatura, esclusivamente al fine di adeguarlo agli intervenuti rinnovi e modifiche del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale. (4)

Comma aggiunto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 35.


Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.