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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 6
- Rendiconto delle spese e pubblicità dei dati
1. Ciascun gruppo consiliare e, per il gruppo misto, ciascun consigliere appartenente al gruppo, approva e trasmette al Presidente del Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dalla chiusura dell’esercizio, il rendiconto annuale delle spese sostenute, con la relativa documentazione. Il rendiconto è redatto secondo il modello allegato alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 6 dicembre 2012, n. 235/CSR e recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012. (2)

Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.

1 bis. L’Ufficio di presidenza approva, con deliberazione, un disciplinare tipo, in conformità al modello di cui al comma 1, da adottare, ai sensi dell’allegato A, articolo 2, del d.p.c.m. 21 dicembre 2012, da parte di ciascun gruppo consiliare e di ciascun componente del gruppo misto, per la gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità. (2)

Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.

1 ter. Ai fini della rendicontazione, i gruppi consiliari e ciascun componente del gruppo misto, devono tenere la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati, dei beni durevoli acquisiti con i contributi regionali, nonché la documentazione di spesa a corredo. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L’originale di tale documentazione deve essere conservato a norma di legge. Al termine della legislatura una copia della documentazione allegata ai rendiconti annuali deve essere consegnata all’archivio del Consiglio regionale. (2)

Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.

1 quater. In prima applicazione, per la IX legislatura, la documentazione da allegare ai sensi del comma 1 ter, è quella relativa agli anni 2013 e seguenti. (2)

Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.

2. Il presidente del gruppo consiliare sottoscrive il rendiconto e ne è responsabile.
3. Ciascun consigliere appartenente al gruppo misto sottoscrive il rendiconto relativo alle proprie spese e ne è responsabile.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, trasmette i rendiconti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014. (2)

Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.

5. Per i gruppi consiliari cessati, per qualsiasi causa, e per ciascun consigliere appartenente al gruppo misto cessato dalla carica, il rendiconto per l'anno di cessazione è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla cessazione stessa. Il mero cambio di denominazione del gruppo non è considerato cessazione e non dà luogo alla presentazione del rendiconto. (2)

Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.

6. Nell’ultimo anno della legislatura il rendiconto riferito al periodo compreso tra l’inizio dell’anno e la data antecedente alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, ai fini del comma 4, entro quarantacinque giorni dalla data delle elezioni.
6 bis. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura costituiscono avanzo degli esercizi precedenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, sono trasferite dal presidente del gruppo e da ciascun consigliere appartenente al gruppo misto nel bilancio del Consiglio regionale contestualmente alla presentazione del rendiconto. (3)

Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.

6 ter. Al termine della legislatura sono riassegnati al Consiglio regionale i beni mobili dati in disponibilità ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, nonché i beni durevoli eventualmente acquistati dai gruppi consiliari con i contributi previsti dalla normativa regionale a sostegno delle loro funzioni. (3)

Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.

7. I rendiconti e la deliberazione con la quale la Corte dei conti si pronuncia sulla loro regolarità sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale.
8. Il Presidente del Consiglio regionale, mediante i competenti uffici consiliari, cura la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale dei documenti di cui al comma 7, e di tutti i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi, assicurandone la disponibilità per via telematica ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera l), del d.l. 174/2012 , convertito dalla Sito esternol. 213/2012 .
9. Nel caso di mancata trasmissione del rendiconto o della documentazione a corredo entro il termine di cui al comma 4, o di omessa regolarizzazione entro il termine fissato dalla comunicazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, o di deliberazione di non regolarità del rendiconto da parte della stessa sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, concernenti l’obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale non rendicontate o relative a spese o a documentazione riconosciute irregolari dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In ogni caso, si procede alle forme di pubblicità previste dai commi 7 e 8. (2)

Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.

9 bis. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevute le decisioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti concernenti l’obbligo di restituzione di cui al comma 9, ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei gruppi consiliari e ai consiglieri del gruppo misto interessati, assegnando loro un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere. A richiesta dell’interessato ed in considerazione dell’entità della somma da restituire, se essa è superiore ai cinquemila euro, il Presidente del Consiglio regionale può disporre che la restituzione avvenga in forma rateale con la corresponsione dei relativi interessi legali. (2)

Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.

9 ter. Scaduto il termine, il Presidente del Consiglio regionale comunica alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti l’avvenuta restituzione delle somme dovute. (2)

Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45, art. 2.


Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.