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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83

Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005 . Modifiche alla l.r. 61/2012

Bollettino Ufficiale n. 75, parte prima, del 28 dicembre 2012

Art. 3
- Utilizzazione del contributo
1. Il contributo è assegnato e può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi istituzionali dei gruppi, riferiti all’attività del Consiglio regionale, ivi comprese le attività di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la possibilità di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti politici.

Note del Redattore:

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Comma aggiunto con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 7 aprile 2015, n. 45 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.