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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 82

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 ).

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’Sito esternoarticolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito , con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ;


Visto l’Sito esternoarticolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 8 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 );


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 27 novembre 2012;


Considerato che:


1) È necessario chiarire, con le opportune modifiche di legge, che:


a) la promozione da parte della Giunta regionale di un programma unitario di valorizzazione territoriale (PUV) ai sensi dell’articolo 4, comma 7, della l.r. 8/2012 non costituisce un atto obbligato;


b) il PUV costituisce strumento per realizzare gli obiettivi di integrazione di una pluralità di beni immobili in coerenza con gli indirizzi della pianificazione territoriale e dello sviluppo territoriale esplicitati nel preambolo e che, pertanto, la relativa promozione è subordinata alla valutazione da parte della Giunta regionale della sussistenza di tali elementi ;


c) conseguentemente, ove il PUV non venga promosso, restano in ogni caso percorribili le procedure ordinarie di variante previste dalla l.r. 1/2005 ;


d) le procedure di valorizzazione devono essere legate alle procedure di bilancio dell’ente, ai sensi della stessa normativa statale, in particolare dell’Sito esternoarticolo 58 del d.l. 112/2008 convertito dalla Sito esternol. 133/2008 .

2) In base all’esperienza applicativa emersa in questi mesi di vigenza della legge, occorre inoltre precisare che le procedure semplificate introdotte dalla l.r. 8/2012 non possono costituire un presupposto per consentire nuovo consumo di suolo al di fuori del regime ordinario di varianti agli strumenti urbanistici di cui alla l.r. 1/2005 e nel rispetto dei principi di cui al capo I del titolo I della stessa l.r. 1/2005 che fondano la politica di governo del territorio in Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.