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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 6
- Quote di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie. Attività di controllo e recupero in caso di omesso pagamento
1. Le aziende sanitarie effettuano i controlli sul corretto pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa delle prestazioni sanitarie e procedono al recupero delle somme indebitamente non corrisposte secondo modalità e procedure uniformi, definite con deliberazione della Giunta regionale.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione rende disponibili alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale i dati contenuti nel sistema informativo tributario di cui all’articolo 22 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. (1)

Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26, art. 40.

2. Le spese amministrative del procedimento di riscossione, determinate nella misura fissa di euro 5,00, sono poste a carico del debitore.
3. Le aziende sanitarie, nell’ambito della propria competenza, applicano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 316 ter, comma 2, del codice penale, osservando le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

Note del Redattore:

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Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.