Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81

Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria. Modifiche alla l.r. 51/2009 , alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 27 dicembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);


Visto la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);


Visto la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio);


Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);


Visto il parere istituzionale della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 27 novembre 2012;


Visto il parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;


Considerato quanto segue:


1. Si introducono alcune misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria in attuazione di quanto previsto dal d.l. 95/2012;


2. In particolare, si prevede una riduzione dell’importo dei contratti ed accordi che le aziende sanitarie hanno stipulato con i soggetti accreditati all’assistenza sanitaria ospedaliera e all’assistenza specialistica ambulatoriale;


3. Si prevede, inoltre, che lo standard dei posti letto ospedalieri (comprensivo della riabilitazione e della lungodegenza) a carico del servizio sanitario regionale sia di 3,15 posti letto per ogni mille abitanti, assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione tendenziale pari a centoventi ricoveri annui per ogni mille abitanti;


4. Al fine di affinare il processo di razionalizzazione e semplificazione organizzativa del sistema sanitario regionale, avviato con le precedenti leggi finanziarie degli anni 2011 e 2012, è prevista la riorganizzazione complessiva del sistema di emergenza urgenza territoriale ed il riordino dell’assetto complessivo dei dipartimenti di prevenzione;


5. Al fine di assicurare uniformità nelle procedure di riscossione coattiva delle quote di compartecipazione non pagate o corrisposte in misura inferiore al dovuto, sono quantificate le spese amministrative a carico del debitore ed è attribuita alle aziende sanitarie la competenza ad irrogare la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 316 ter del codice penale;


6. Si provvede a dare fondamento normativo all’obbligo, già previsto con atto amministrativo, di disdire la prenotazione di una prestazione specialistica o diagnostica-strumentale almeno quarantotto ore prima della data fissata nel caso in cui l’assistito non voglia o non possa presentarsi all’appuntamento. La mancata comunicazione della disdetta nei termini comporta, anche per gli assistiti esenti, l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari alla quota ordinaria di partecipazione al costo della prestazione stabilita per la prestazione sanitaria prenotata e non usufruita;


7. Il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), contiene un’articolata disciplina delle funzioni degli organi del procedimento di gara, nonché la previsione, nel caso in cui operino centrali di committenza, della figura del responsabile del procedimento dell’esecuzione dei contratti e del direttore dell’esecuzione. Al fine di armonizzare tale dettato normativo con l’ordinamento del servizio sanitario regionale, che ha attribuito agli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) funzioni di centrali di committenza ed anche funzioni di supporto tecnico amministrativo, si prevede l’adozione di un regolamento che disciplini l’attività contrattuale degli ESTAV, con particolare riferimento alle figure del responsabile del procedimento e del direttore dell’esecuzione nelle varie fasi degli appalti;


8. Si rende necessario effettuare un primo adeguamento delle previsioni della l.r. 40/2005 in materia di patrimonio e contabilità degli enti del servizio sanitario regionale ai principi contenuti nel titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);


9. In particolare, si rende necessario modificare alcune disposizioni della l.r. 40/2005, introducendo termini certi per l’approvazione dei bilanci aziendali da parte della Giunta regionale e l’obbligo della loro pubblicazione integrale sul sito internet della Regione;


10. Si rende inoltre necessario integrare le disposizioni della l.r. 40/2005 per prevedere un rafforzamento della responsabilità del direttore generale ai fini della salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario dell’azienda sanitaria;


11. Si rende infine necessario disporre una proroga dei termini per l’adeguamento delle piscine ad uso natatorio ai requisiti previsti dalla l.r. 8/2006 e del relativo regolamento di attuazione;


12. Di accogliere le osservazioni contenute nel parere istituzionale della Prima Commissione consiliare;


13. Di non accogliere le condizioni espresse nel parere del Consiglio delle autonomie locali, sia in quanto non rispondenti alle finalità della disposizione relativa alla disdetta della prenotazione, sia in quanto si prevede che la Regione promuova un’adeguata informativa in materia.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 maggio 2014, n. 26 , art. 40.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.