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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012

CAPO IV
- Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza)
Art. 73
- Modifiche all’ articolo 2 della l.r. 24/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di presidenza), è sostituito dal seguente:
1. Le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti la gestione della Tenuta sono delegate all’ente Parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli di seguito denominato Ente parco che attua opportune modalità di collaborazione con l’ente Terre regionali toscane di cui alla
legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla
l.r. 39/2000
, alla
l.r. 77/2004
e alla
l.r. 24/2000
), nelle aree della Tenuta destinate alla produzione agricola e all’allevamento zootecnico, nonché per l’esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive.
”.
Art. 74
- Modifiche all’ articolo 5 della l.r. 24/2000
Art. 75
- Modifiche all’ articolo 7 della l.r. 24/2000
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/2000 dopo le parole: “
all’articolo 4
” sono inserite le seguenti: “
e del disciplinare di cui all’articolo 8
”.
Art. 76
- Sostituzione dell’ articolo 8 della l.r. 24/2000
1. L’articolo 8 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 8 - Convenzione
1. La Giunta regionale, l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane stipulano entro il 30 giugno di ogni anno una convenzione contenente il disciplinare della gestione della Tenuta, anche al fine di garantire opportune forme di collaborazione tra l’Ente parco e l’ente Terre regionali
toscane per le aree della Tenuta di San Rossore destinate alla produzione agricola e all’allevamento zootecnico, nonché per l’esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive.
2. Nel disciplinare sono definiti i criteri generali di gestione della Tenuta, in particolare per quanto attiene il rilascio delle concessioni e le relative clausole contrattuali, il piano di destinazione d’uso degli immobili, la relativa fruizione da parte dei soggetti residenti o comunque esercenti la propria attività all’interno della Tenuta; nel disciplinare sono altresì definiti le modalità per l’utilizzo condiviso dei beni mobili e immobili tra l’Ente parco e l’ente Terre regionali toscane per l’espletamento delle attività previste al comma 1, e le modalità relative ai flussi ai flussi informativi con la Giunta regionale.
3. Nella convenzione di cui al comma 1, sono altresì disciplinate le modalità di
utilizzazione della villa del Gombo.
4. Ai fini di dotare l’Ente parco di un adeguato supporto tecnico per la progettazione
e realizzazione degli interventi sugli immobili afferenti la Tenuta, nella convenzione possono essere determinate anche forme di collaborazione tra l’Ente parco, l’ente Terre regionali toscane e gli uffici regionali.
”.
Art. 77
- Modifiche all’ articolo 9 della l.r. 24/2000
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 24/2000 è inserito il seguente:
4 bis. L’Ente parco trasmette al Comitato di presidenza tutti gli atti relativi alla gestione della Tenuta di San Rossore, ivi compresi gli esiti del controllo svolto dal Collegio dei revisori di cui all’
articolo 8 della l.r. 24/1994
. Sulla base di tale documentazione il Comitato di presidenza relaziona semestralmente alla Giunta regionale anche ai fini dell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui all’articolo 3.
”.
2. Il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 24/2000 è sostituito dal seguente:
7. Ai membri del Comitato di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e f)
Sito esternodella l. 87/1999
, è corrisposto per ogni giornata effettiva di partecipazione alle sedute del Comitato stesso un gettone di presenza di 30,00 euro.
”.

Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 102.

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 82.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 83.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 53.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 54.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 55.

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Parole così sostituite conl.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 64 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 65 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 68 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.