Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80

Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012

CAPO II
- Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)
Art. 21
- Modifiche all’ articolo 1 della l.r. 39/2000
1. Dopo la lettera c ter) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è aggiunta la seguente:
c quater) attua ed esplicita i principi di gestione forestale sostenibile;
”.
c quinquies) detta disposizioni per l’amministrazione del patrimonio agricolo-forestale al fine di orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obbiettivi di sostenibilità ambientale, di accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale,
didattico, culturale e ricreativo e di promozione dell’economia locale.”
.
Art. 22
- Inserimento dell’ articolo 3 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 3 bis - Sistema informativo per le procedure amministrative
1. Per le procedure amministrative di cui alla presente legge è utilizzato il sistema
informativo denominato sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) che opera all’interno del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3
della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23
(Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla
legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).
”.
Art. 23
- Modifiche all’ articolo 4 della l.r. 39/2000
1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 39/2000 la parola: “
operai
” è sostituita dalle seguenti: “
addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
”.
Art. 24
- Modifiche all’ articolo 7 della l.r. 39/2000
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “
comma 1.
” sono aggiunte le seguenti: “
In particolare per quanto riguarda il patrimonio regionale tali inventari possono riguardare ogni aspetto che si pone in relazione, anche indiretta, con il bosco e con gli usi plurimi ai quali è destinato il patrimonio stesso, ai sensi dell’articolo 1.
”.
Art. 25
- Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 39/2000
Art. 26
- Modifiche all’ articolo 9 della l.r. 39/2000
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 39/2000 le parole: “
e all’ARSIA.
” sono sostituite dalle seguenti: “
, all’ente Terre regionali toscane e agli enti parco regionali.
”.
Art. 27
- Modifiche all’ articolo 10 della l.r. 39/2000
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza delle province e delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37
(Riordino delle Comunità montane) e della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali), salvo diverse disposizioni della presente legge.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale un piano annuale degli interventi da attuare nell’annualità successiva.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 ter. Il piano annuale degli interventi di cui al comma 3 bis, per gli interventi ricadenti nei complessi di cui all’articolo 22, costituisce attuazione dei piani di gestione di cui all’articolo 30 e si conforma agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane e modifiche alla
l.r. 39/2000
, alla
l.r. 77/2004
e alla
l.r. 24/2000
).
”.
4. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 quater. I piani annuali di cui all’articolo 3 bis, vengono finanziati con le risorse del PRAF. La determinazione delle risorse da assegnare tiene conto della quantificazione degli obiettivi da conseguire in termini di proventi derivanti dalla gestione del patrimonio agricolo-forestale determinati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012
.
”.
Art. 28
- Modifiche all’ articolo 13 della l.r. 39/2000
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 39/2000 sono aggiunte le parole: “
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’
Sito esternoarticolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57
).
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
3. L'Albo è tenuto dalla Giunta regionale.
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento ulteriori requisiti per l'iscrizione, la
sospensione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo tenendo conto dei seguenti criteri:
a) disponibilità di personale tecnico operativo idoneo, attrezzature e mezzi tecnici adeguati e documentata esperienza lavorativa nel settore;
b) requisiti generali per l’affidamento di lavori di cui all’
Sito esternoarticolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
c) rispetto delle norme contenute nella presente legge;
d) regolare esecuzione dei lavori finanziati dalla Regione o che hanno fruito del contributo regionale;
e) possesso di certificazioni di processo o di qualità ambientale o di sicurezza e di responsabilità sociale.
”.
Art. 29
- Sostituzione dell’ articolo 14 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 14 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 14 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono
prioritariamente affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole.
2. Per l'attuazione degli interventi, gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprietà od in loro possesso.
3. Nell'individuazione dei concorrenti è privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento. Ad uno stesso imprenditore non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali.
4. Interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, anche tramite convenzione, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.
5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a 300.000,00 euro, esclusi gli oneri
fiscali.
6. La Giunta regionale può indicare ulteriori requisiti tecnici e professionali degli imprenditori di cui al comma 1, e delle cooperative di cui al comma 4.
7. Gli enti competenti compilano e tengono aggiornato l'elenco degli imprenditori e
delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitamente alle proposte d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale.
8. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo.
”.
Art. 30
- Modifiche all’ articolo 21 della l.r. 39/2000
1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 39/2000 sono aggiunte le parole: “
In particolare promuove la certificazione forestale dei boschi facenti parte del patrimonio regionale sostenendo ed incentivando gli enti competenti che la ottengono.
”.
Art. 31
- Inserimento dell’ articolo 21 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 21 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 21 bis - Mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio
1. La Regione promuove il mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio generati anche tramite progetti di imboschimento e la gestione forestale sostenibile.
2. La certificazione e la compensazione dei crediti ambientali e di carbonio possono essere incluse tra gli interventi di cui all’articolo 17, comma 2.
”.
Art. 32
- Modifiche all’ articolo 22 della l.r. 39/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 39/2000 le parole: “
alla
legge regionale 16 maggio 1991, n. 20
(Demanio e patrimonio della Regione Toscana) e successive modificazioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
alla
legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
(Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
Legge forestale della Toscana)
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
2 bis. Il coordinamento della gestione ottimale e della valorizzazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale è di competenza dell’ente Terre regionali toscane di cui alla
l.r. 80/2012
.
”.
Art. 33
- Modifiche all’ articolo 23 della l.r. 39/2000
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 39/2000 le parole: “
interesse locale
” sono sostituite dalle seguenti: “
valorizzazione del patrimonio pubblico con finalità sociali, culturali ed economiche.
”.
Art. 34
- Modifiche all’ articolo 24 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. La proposta d’acquisto può essere avanzata dall’ente gestore all’ente Terre regionali toscane che esprime il proprio parere e lo trasmette alla Regione.
”.
Art. 35
- Modifiche all’ articolo 25 della l.r. 39/2000
1. Il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
4. L’ente gestore di cui all’articolo 29, riceve le proposte e le domande di
affidamento dei beni, le istruisce e le trasmette all’ente Terre regionali toscane che esprime un parere vincolante.
”.
Art. 36
- Modifiche all’ articolo 26 della l.r. 39/2000
1. Il comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
1. Sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all’articolo 30, l’ente gestore di cui all’articolo 29, procede al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. Gli atti di autorizzazione e di concessione specificano le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevedono, fra l’altro, l’uso per il quale il bene viene dato, la durata della autorizzazione o concessione e l’ammontare del canone o corrispettivo che deve essere corrisposto dall’usuario.
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
2 bis. Gli oneri tributari e fiscali relativi ai beni in concessione gravano sul concessionario.”.
Art. 37
- Modifiche all’ articolo 27 della l.r. 39/2000
h bis) gestione e valorizzazione faunistico-venatoria;
”.
Art. 38
- Modifiche all’ articolo 28 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti, sentiti gli enti interessati, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’ente Terre regionali toscane.
”.
Art. 39
- Sostituzione dell’ articolo 29 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 29 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 29 - Amministrazione dei complessi agricolo-forestali
1. La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all’articolo 28 è delle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 37/2008 e 68/2011, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformità ai piani di cui all’articolo 30.
2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più enti, la competenza a gestire è delle unioni di comuni o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.
3. Gli enti gestori sono indicati nel provvedimento di cui all’articolo 28, comma 2.
4. La Giunta regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta dell’ente Terre regionali toscane, può affidare la gestione a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale può procedere alla revoca della competenza a gestire i beni
nel caso in cui la gestione non sia conforme agli indirizzi di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012
. In tal caso i beni vengono affidati all’ente Terre regionali toscane.
”.
Art. 40
- Sostituzione dell’ articolo 30 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 30 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 30 - Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale
1. Le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012
.
2. Il piano di gestione definisce:
a) la coltura e l’assestamento dei boschi;
b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;
c) l’uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;
d) l’assestamento faunistico;
e) l’uso dei fabbricati;
f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d’uso;
g) le utilizzazioni dei beni di cui all’articolo 26.
3. Il piano di gestione è riferito ad un periodo minimo di dieci anni e può essere aggiornato, nell’arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.
4. L’ente gestore adotta il piano e lo presenta all’ente Terre regionali toscane. Qualora non si tratti dell’ente medesimo il piano è presentato anche all’ente competente ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo all’ente gestore e all’ente Terre regionali toscane. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'
Sito esternoarticolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette). L'ente parco o l'organismo di gestione trasmette il nulla osta o il parere all’ente Terre regionali toscane.
5. L’ente Terre regionali toscane verifica la conformità del piano agli indirizzi di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r.80/2012
e comunica gli esiti della verifica all’ente
competente.
6. Nel caso in cui l’ente Terre regionali toscane verifichi la non conformità del piano, l’ente gestore provvede ad una nuova adozione del piano.
7. Il piano diventa efficace nel momento in cui l’ente competente riceve la comunicazione della verifica di conformità dall’ente Terre regionali toscane.
8. Fino all’approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi sono autorizzati dall’ente Terre regionali toscane, su presentazione di specifico progetto da parte dell’ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge.
”.
Art. 41
- Inserimento dell’ articolo 30 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 30 bis - Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori
1. Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in
coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo
forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti nel PRAF e con le modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all’articolo 28, con deliberazione della Giunta regionale.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è predisposta sulla base delle proposte avanzate dall’ente Terre regionali toscane ed è adottata previa acquisizione del parere dell’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Dalle attività di cui al comma 1 possono derivare proventi della gestione da impiegare secondo l’articolo 31.
”.
Art. 42
- Sostituzione dell’ articolo 31 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 31 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 31 - Proventi della gestione
1. I proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali sono incassati dagli enti gestori che trasmettono trimestralmente alla Regione e all’ente Terre regionali toscane una rendicontazione dettagliata, corredata dalla documentazione attestante tutte le entrate.
2. I proventi vengono destinati ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e ripartiti tra la Regione e l’ente gestore nel modo seguente:
a) 45 per cento all’ente gestore;
b) 55 per cento alla Regione.
3. La quota di proventi di competenza regionale viene scomputata dalle risorse per il finanziamento dei piani annuali degli interventi, di cui all’articolo 10, comma 3 quater, presentati dagli enti gestori.
”.
Art. 43
- Inserimento dell’ articolo 38 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 38 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 38 bis - Elenco regionale delle ditte boschive
1. E’ istituito l’elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 7 del d.lgs. 227/2001
.
2. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento le modalità di accesso e di tenuta dell’elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione tenendo
conto in particolare dell’identificazione, competenza e professionalità degli addetti.
3. L’elenco di cui al comma 1, è tenuto, tramite l’utilizzo del SIGAF, dalle province e dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
.
”.
Art. 44
- Modifiche all’ articolo 39 della l.r. 39/2000
1. Al comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 39/2000 le parole: “
all'
Sito esternoarticolo 17 della l. 183/1989 ” sono sostituite dalle seguenti: “
all’
Sito esternoarticolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale)
”.
8) la definizione di castagneti da frutto e di sugherete, e la loro coltura e ricostituzione
”.
3. Dopo il numero 8) della lettera a) del comma 4 dell’articolo 39 è aggiunto il seguente:
8 bis) il contenuto e le modalità di utilizzo del tesserino di identificazione di cui all’articolo 47, comma 6 quinquies.
”.
Art. 45
- Modifiche all’ articolo 40 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 bis dell’articolo 40 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2 bis. Le province, le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi
della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
e gli enti parco regionali, nella disciplina di cui al comma 2, prevedono l’utilizzo del SIGAF.
”.
Art. 46
- Modifiche all’ articolo 42 della l.r. 39/2000
c) la realizzazione di movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni agricolo-forestali e la regimazione delle acque connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;
”.
d bis) la realizzazione delle opere individuate dal piano antincendi boschivi di cui all’articolo 49.
”.
3. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “
opere costruttive
“ sono aggiunte le seguenti: “
diverse da quelle di cui al comma 4;
”.
b) la realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4.
”.
Art. 47
- Modifiche all’ articolo 44 della l.r. 39/2000
1. Il comma 2 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4, e nei paesaggi agrari e pastorali d'interesse storico coinvolti da processi di
forestazione e rinaturalizzazione da non più di cinquanta anni oggetto di recupero a fini
produttivi nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale.
”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 44 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
7 bis. Nel caso di atti autorizzativi con validità superiore a cinque anni aventi ad oggetto trasformazioni boschive effettuabili in lotti di superficie maggiore a cinque ettari, le province e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
, possono prevedere che il pagamento di cui al comma 6, venga effettuato anche in forma rateizzata con le modalità definite nel regolamento forestale di cui all’articolo 39.
”.
Art. 48
- Modifiche all’ articolo 47 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
4 bis. Il regolamento forestale di cui all’articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori.
”.
f) a scopo fitosanitario purché non comportino un prelievo di oltre il 30 per cento di
piante arboree del soprassuolo originario.
”.
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 bis. Per tutti gli interventi soggetti ad autorizzazione o dichiarazione il titolare dell’istanza comunica all’ente competente l’impresa incaricata dello svolgimento dei lavori.
”.
4. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 ter. Sono effettuati da imprese boschive iscritte all’elenco di cui all’articolo 38 bis:
a) i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti nel patrimonio agricolo-forestale;
b) i tagli boschivi di superficie superiore a 1 ettaro e i relativi esboschi eseguiti su proprietà diverse da quelle di cui alla lettera a), quando gli interventi sono anche in parte finanziati con contributi pubblici.
”.
5. Dopo il comma 6 ter dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale effettua la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori.
”.
6. Dopo il comma 6 quater dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
6 quinquies. Nell’effettuazione di tutti i tagli boschivi di superficie superiore ad 1 ettaro e nei relativi esboschi le imprese boschive devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione.
”.
Art. 49
l bis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree.
”.
Art. 50
- Modifiche all’ articolo 48 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 48 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
6 bis. I piani di gestione, i piani di taglio e i piani di cui agli articoli 30, 32 e 67, sono redatti
secondo i principi della gestione forestale sostenibile.
”.
Art. 51
- Abrogazione dell’ articolo 53 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 53 della l.r. 39/2000 è abrogato.
Art. 52
- Abrogazione dell’ articolo 54 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 54 della l.r. 39/2000 è abrogato.
Art. 53
- Modifiche all’ articolo 57 della l.r. 39/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 le parole: “
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla
legge regionale 18 aprile 1995, n. 66
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) e successive modificazioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
del servizio fitosanitario regionale di cui alla
legge regionale 29 novembre 2011, n. 64
(Disciplina del servizio fitosanitario regionale)
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 39/2000 le parole: “
l’ARPAT
” sono sostituite dalle seguenti: “
il servizio fitosanitario regionale,
”.
Art. 54
- Modifiche all’ articolo 68 della l.r. 39/2000
1. Al comma 4 dell’articolo 68 della l.r. 39/2000 le parole: “
Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del piano e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di questi, si conformano alla disciplina del regolamento forestale.
” sono abrogate.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 68 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
4 bis. Il regolamento dell’ente parco o delle riserve naturali nonché gli eventuali piani di gestione, disciplinano anche le attività previste dal regolamento forestale di cui all’articolo 39, che devono essere assoggettate a specifiche norme d’uso in relazione agli obiettivi di tutela previsti.
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 68 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
4 ter. Per gli aspetti non disciplinati dal regolamento dell’ente parco o delle riserve naturali le autorizzazioni e i nulla osta previsti dagli articoli 14 e 18
della l.r. 49/1995
si conformano alla disciplina del regolamento forestale.
”.
Art. 55
- Modifiche all’ articolo 70 della l.r. 39/2000
1. Al comma 2 dell’articolo 70 della l.r. 39/2000 , dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a bis) il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi;
”.
Art. 56
1. I commi 2, 3 e 4, dell’articolo 70 ter della l.r. 39/2000 sono abrogati.
Art. 57
- Sostituzione dell’ articolo 71 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 71 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 71 - Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi
1. Il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi è esercitato dalla Regione tramite:
a) la sala operativa unificata permanente (SOUP) e i coordinatori di sala operativa antincendi boschivi;
b) i direttori delle operazioni AIB (DO AIB).
2. La lotta attiva agli incendi boschivi è svolta in ambito regionale dagli enti di cui
all’articolo 70 quater, comma 2, e in base a specifici accordi e convenzioni, da squadre di associazioni del
volontariato ai sensi della
Sito esternolegge 11 agosto 1991, n. 266
(Legge quadro sul volontariato) e
della l.r. 28/1993
.
3. Per lo svolgimento della lotta attiva la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi e convenzioni.
4. I coordinatori di sala operativa antincendi boschivi, i direttori delle operazioni antincendi e il personale di cui ai commi 2 e 3, svolgono la lotta attiva secondo le attribuzioni e le modalità definite dal piano AIB.
5. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il sistema regionale di addestramento e qualificazione dei coordinatori di sala operativa antincendi boschivi e dei direttori delle operazioni antincendi, la cui articolazione e gestione è disciplinata dalla Giunta regionale.
”.
Art. 58
- Inserimento dell’ articolo 75 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 75 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 75 bis - Catasto delle aree percorse dal fuoco
1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB.
3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.
4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici.
5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell’annualità precedente.
6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'
articolo 17 della l.r. 68/2011
; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici.
”.
Art. 59
- Inserimento dell’ articolo 75 ter nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 75 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 75 ter - Banca dati delle aree percorse dal fuoco
1. E’ istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati
entro cinquanta metri dal bosco percorso dal fuoco risultanti anche dai rilievi del Corpo forestale dello Stato.
”.
Art. 60
- Modifiche all’ articolo 76 della l.r. 39/2000
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “
meteo-climatica
” sono inserite le seguenti: “
e le modalità per la definizione di tali periodi;
”.
4. Il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 76 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
”.
Art. 61
- Modifiche all’ articolo 78 della l.r. 39/2000
1. Il comma 4 dell’articolo 78 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
4. L'iscrizione al LRBS è promossa dalla Giunta regionale, anche su proposta della provincia, dell’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
, del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni.
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 78 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
6. La Giunta regionale verifica le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione, previo parere della provincia o dell’unione dei comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale di cui all’articolo 39. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la provincia o l’unione dei comuni subentrata alla comunità montana ai sensi
della l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
, provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore.
”.
Art. 62
- Modifiche all’ articolo 81 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 81 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
1 bis. Le violazioni alla presente legge sono registrate nel SIGAF dal soggetto accertatore l’infrazione entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della sanzione amministrativa.
”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 81 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 bis. L’introitamento delle somme riscosse a seguito di violazioni alla presente legge e l’eventuale emissione di ordinanze di ingiunzione sono comunicate dalla provincia o dall’unione di comuni subentrata alla comunità montana ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011
, entro trenta giorni, alla competente struttura della Giunta regionale che le registra nel SIGAF.
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 81 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 ter. Le registrazioni di cui ai commi 1 bis e 3 bis, sono effettuate secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale.
”.
Art. 63
- Modifiche all’ articolo 82 della l.r. 39/2000
1. Dopo il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
3 bis) ogni unità di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d’identificazione ai sensi dell’articolo 47, comma 6 bis;
”.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 è sostituita dalla seguente:
d) pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
1) ogni 2.500 metri quadarati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell’articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale di cui all’articolo 39, nell’autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;
2) ogni 10.000 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva, ove prescritta;
3) la mancata comunicazione o il mancato aggiornamento della comunicazione dell’impresa incaricata dei lavori ai sensi dell’articolo 47, comma 6 ter;
4) la mancata comunicazione di inizio o fine lavori ove prescritta;
5) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b), e del comma 2 dello stesso articolo;
6) ogni 1.000 metri quadrati o frazione minore per il mancato ripristino delle opere temporanee al termine delle operazioni connesse al taglio boschivo;
”.
3. Il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative all’allestimento e sgombero delle tagliate dai prodotti legnosi;
”.
4. Dopo il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
1 bis) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d’inosservanza delle norme relative alle sramature, sistemazione delle ramaglie e altri residui di lavorazione;
”.
5. Il punto 7) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
7. ogni pianta o ceppaia abbattuta danneggiata o potata in violazione alle norme, ad esclusione dei casi già sanzionati ai sensi delle lettere a) e b), della lettera d), numero 1) e 2), della lettera e), numero 2), e della lettera f), numero 3) e 8), del presente comma;
”.
6. Nel comma 8 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 le parole “
comma 4 bis
” sono sostituite dalle seguenti: “
comma 7
”.
Art. 64
- Modifiche all’ articolo 85 della l.r. 39/2000
1. Al comma 6 bis dell’articolo 85 della l.r. 39/2000 dopo le parole: “
delle sanzioni amministrative
” sono aggiunte le seguenti: “
, quando dovute,
”.
Art. 65
- Norma transitoria per la revisione delle concessioni esistenti sul patrimonio agricolo-forestale
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’ente Terre regionali toscane procede ad una verifica delle concessioni temporanee esistenti sui beni del patrimonio agricolo-forestale per verificarne la rispondenza con gli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), e ne comunica gli esiti agli enti gestori e alla Giunta regionale.
2. Qualora, dalla verifica di cui al comma 1, risulti la mancata rispondenza delle concessioni agli indirizzi di cui allo stesso comma 1, l’ente gestore propone al concessionario di adeguare il contratto in essere. In caso di mancata accettazione della proposta l’ente gestore procede, entro novanta giorni, alla revoca. In caso di revoca l’ente gestore procede alla riassegnazione dei beni tramite apposito bando.
Art. 66
- Norma transitoria per la rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale
1. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, tramite deliberazione procede alla rideterminazione dei complessi del patrimonio agricolo-forestale.
2. Fino all’approvazione della deliberazione di cui al comma 1, resta in vigore l’allegato B di cui all’articolo 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).
Art. 67
- Norma transitoria per la revisione dei piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale
1. Gli enti di cui all’articolo 29 della l.r. 39/2000 , procedono all’aggiornamento dei piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale entro sei mesi dall’approvazione da parte dell’ente Terre regionali toscane degli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 68
- Abrogazione e norme transitorie per l’utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori
1. La legge regionale 7 settembre 1995, n. 92 (Utilizzazione ai fini faunistici e faunistico-venatori del patrimonio agricolo forestale regionale), è abrogata.
2. L’allegato A alla l.r. 92/1995 resta in vigore fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione di cui all’articolo 30 bis, comma 2, della l.r. 39/2000 .
Art. 69
- Norme transitorie
1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono approvate le modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).
2. Gli articoli 43, 44, 47 e 48, entrano in vigore alla data di entrata in vigore delle modifiche del d.p.g.r. 48/R/2003.
Art. 70
- Sostituzione delle parole “comunità montane”
1. Nella l.r. 39/2000 ovunque ricorra l’espressione: “
comunità montane
”, questa è sostituita con “
unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
l.r. 37/2008
e
della l.r. 68/2011 ”.
Art. 71
- Introduzione delle parole “città metropolitana”
1. Nella l.r. 39/2000 ovunque ricorra l’espressione “
province
” questa è da intendersi “
province e città metropolitana
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 102.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 82.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 23 luglio 2020, n. 66, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 64 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 65 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 66 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 67 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 68 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.