Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 .
Bollettino Ufficiale n. 73, parte prima, del 29 dicembre 2012
Art. 41
- Inserimento dell’ articolo 30 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 30 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
“
Art. 30 bis - Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori
1. Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico-venatori in
coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo
forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti nel PRAF e con le modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all’articolo 28, con deliberazione della Giunta regionale.
2. La deliberazione di cui al comma 1, è predisposta sulla base delle proposte avanzate dall’ente Terre regionali toscane ed è adottata previa acquisizione del parere dell’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Dalle attività di cui al comma 1 possono derivare proventi della gestione da impiegare secondo l’articolo 31.
”.Note del Redattore:
La presente legge entra in vigore il giorno stesso pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.