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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 11 quater
1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconferibilità ai sensi della presente legge e della vigente normativa in materia.
2. La decadenza per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14 è pronunciata dall'assemblea nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all’elezione:
a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 11 bis e 11 ter;
b) i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché assumano comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;
c) i membri dell’assemblea, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell’assemblea.
3. Per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
5. I membri di cui alla lettera d) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 14, decadono con la cessazione del mandato di sindaco, di sindaco metropolitano, alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco o il nuovo sindaco metropolitano in rappresentanza del medesimo comune o città metropolitana. Il subentrante resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo di validità dell'assemblea stessa.

Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Punto così sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Punto inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Parole così sostituite conl.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 10.

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Punto abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 12.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 13.

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Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19 .

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art.8, poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 26 ed infine così sostituito dall'allegato A della l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 6.

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Si applica a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei Consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.