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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere v) e z), dello Statuto;


Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n.195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III;


Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), e in particolare l’articolo 2, comma 35;


Visto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed in particolare l’articolo 27;


Visti i criteri per il riordino dei consorzi di bonifica definiti di intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 27 del d.l. 248/2007 convertito dalla l.31/2008;


Vista la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l’anno 2009);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;


Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 27 novembre 2012;


Considerato quanto segue:


1. In attuazione dei criteri per il riordino dei consorzi di bonifica definiti di intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, approvata ai sensi dell’articolo 27 del d.l. 248/2007 convertito dalla l.31/2008, si è reso necessario provvedere alla riforma dei consorzi di bonifica ed alla nuova delimitazione dei relativi comprensori;


2. Occorre inoltre procedere al riordino, sia del numero dei comprensori, sia dei relativi enti gestori, anche al fine di superare la frammentazione delle competenze che caratterizza l’attuale sistema e che determina disomogeneità di azioni e maggiori costi. L’obiettivo è quindi quello di garantire omogeneità e uniformità nell’esercizio delle funzioni, semplificando, per quanto possibile e fermo restando quanto precisato al successivo punto 9, le competenze;


3. Poiché l’intesa di cui al punto 1, stabilisce che la delimitazione dei comprensori di bonifica deve consentire azioni organiche su territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia per la difesa del suolo, sia per la gestione delle acque, il territorio regionale è stato suddiviso nei sei comprensori di cui all’allegato A della presente legge;


4. L’estensione territoriale dei comprensori di cui al punto 2 consente una valida dimensione gestionale e assicura la funzionalità operativa, l’economicità di gestione e l’adeguata partecipazione da parte dei consorziati a ciascun consorzio;


5. Date le peculiarità idrauliche e idrogeologiche dei territori appartenenti ai comprensori di cui all’allegato A della presente legge e per garantire un’adeguata gestione degli stessi, è opportuno istituire un consorzio per ciascuno di essi;


6. Occorre mantenere una rappresentanza pubblica, seppur minoritaria, nell’organo collegiale di base dei consorzi di bonifica, denominato assemblea consortile, al fine di garantire, nel governo del nuovo ente, la partecipazione di tutti i soggetti che risultano titolari di funzioni in materia di difesa del suolo, in quanto la bonifica rappresenta uno strumento essenziale per un’azione organica di difesa;


7. In attuazione dell’articolo 2, comma 35, della l. 244/2007, è necessario provvedere alla riduzione del numero degli organi dei consorzi di bonifica e dei relativi componenti;


8. In ragione della polivalenza funzionale assunta dall’attività di bonifica che concorre alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale, ed in coerenza con quanto previsto nell’intesa di cui al punto 1, i consorzi di bonifica continuano a svolgere attività finalizzate alla difesa del suolo di cui all’articolo 53 del d.lgs. 152/2006, i cui costi sono posti a carico dei consorziati nel rispetto di quanto previsto dal r.d. 523/1904, in merito alla partecipazione dei proprietari alla spesa pubblica;


9. Abrogato. (26)

Punto abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 1.



10. Le attività del consorzio di bonifica sono programmate nel piano delle attività di bonifica, che viene approvato nell’ambito del documento operativo (27)

Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 1.

per la difesa del suolo, istituito con la presente legge;


11. Il documento operativo (28)

Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 1.

per la difesa del suolo, in attuazione degli atti di pianificazione regionale, (29)

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 1.

definisce puntualmente le opere e gli interventi in materia di difesa del suolo, finanziati con risorse del bilancio regionale, nonché tutti gli interventi, le attività e le opere di bonifica;


12. Per quanto riguarda le attività dei consorzi i cui costi sono posti a carico del contributo consortile, la presente legge recepisce il concetto di beneficio stabilito dall’intesa di cui al punto 1, e sancisce il principio per cui possono essere posti a carico dei consorziati solo i costi delle attività sempre nel rispetto del r.d. 215/1933 da cui gli stessi traggono un beneficio specifico e diretto;


13. In attuazione del suddetto principio, la stessa qualifica di consorziato, con i diritti e gli obblighi a questa connessi, dipende dall’esistenza di un beneficio specifico e diretto, per cui si rimanda al piano di classifica l’individuazione del perimetro di contribuenza, ossia delle proprietà immobiliari che all’interno del comprensorio ricevono beneficio dall’attività del consorzio, nonché la definizione dei parametri per la quantificazione dello stesso beneficio e la determinazione degli indici di contribuenza;


14. Sempre in attuazione dell’intesa di cui al punto 1, ed al fine di salvaguardare l’esperienza e la conoscenza maturate nella gestione dei territori montani, caratterizzati da problematiche e peculiarità territoriali e sociali che necessitano di una specificità di azione, nonché al fine di garantire il massimo presidio in tali territori, è opportuno prevedere che i consorzi di bonifica stipulino con le unioni di comuni comprendenti territori montani apposite convenzioni volte a stabilire che tali attività di interesse comune siano espletate dalle stesse unioni di comuni, stabilendone le modalità di svolgimento e l’entità della controprestazione; le convenzioni potranno salvaguardare anche l’esperienza e la conoscenza maturate nella gestione dei territori non classificati montani;


15. Al fine di realizzare economie di gestione e di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni, sono individuate una serie di attività che i consorzi di bonifica gestiscono in forma associata;


16. Fino all'istituzione dei nuovi consorzi di bonifica, si rende necessario prorogare le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), tenendo tuttavia conto della nuova delimitazione dei comprensori che rende necessario individuare per ciascun comprensorio un commissario incaricato di provvedere all'espletamento delle elezioni, alla formale costituzione giuridica del nuovo ente e all’emissione dei ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994. n. 34 (Norme in materia di bonifica), nonché al coordinamento delle attività degli altri commissari; (10)

Punto così sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 9.



16 bis. Nelle more dell'approvazione dei nuovi piani di classifica, l'emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili relativi all'anno 2013 è effettuata sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, di conseguenza, si rende necessario posticipare al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dei nuovi piani di classifica e dei nuovi perimetri di contribuenza; (11)

Punto inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 9.



17. Non possono essere accolte alcune condizioni espresse nel parere del Consiglio delle autonomie locali, per i seguenti motivi:


a) quanto alla condizione di definire il beneficio come indiretto e generale, si fa presente che, in base ad una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, affinché “Il consorzio possa esercitare il suo potere impositivo è necessaria l’individuazione del concreto, diretto e specifico beneficio conseguito”. Ciò deve risultare in maniera chiara e trasparente anche dalla stessa cartella di pagamento (Cass. SSUU 8960/1996; Cass. 7322/1993; Cass. 66/1992; Cass. sez tributaria 4513/2009);


b) quanto alla condizione di garantire un’azione di sussidiarietà a favore dei territori montani, si fa presente che ciò contrasterebbe con la definizione stessa di beneficio, precisando che i territori a valle sono tenuti a contribuire ai costi delle attività effettuate nelle zone montane nella misura in cui da tali attività derivi un beneficio diretto e specifico;


c) quanto alla condizione di eliminare dal prospetto di pagamento l’indicazione della tipologia di beneficio ed il bene cui il contributo si riferisce, si fa presente che tale indicazione, secondo quanto ha più volte chiarito la giurisprudenza sopra richiamata, costituisce presupposto necessario per la legittimità della richiesta di pagamento del contributo;


d) non è condivisa l’osservazione relativa all’asserita complessità della procedura di realizzazione delle opere di competenza dei consorzi, in quanto l’approvazione dei progetti da parte della Regione costituisce un passaggio necessario e non eliminabile;


e) quanto alla condizione di subordinare l’istituzione dei nuovi consorzi alla stipula delle convenzioni con le unioni dei comuni, di cui all’articolo 23, comma 3, della presente legge, tale soluzione ritarderebbe inutilmente l’istituzione dei nuovi consorzi e quindi l’operatività dell’intero sistema.


18. Con riferimento al parere istituzionale della Prima Commissione consiliare in ordine alla prima convocazione dell’assemblea consortile, nonché in ordine al potere sostitutivo previsto in capo al Presidente della Giunta regionale, si ritiene di confermare le disposizioni in quanto necessarie a garantire la funzionalità e l’operatività immediata dell’assemblea stessa;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Punto così sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Punto inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Parole così sostituite conl.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 10.

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Punto abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 3.

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Parole aggiunte con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 12.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 13.

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Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 19.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19 .

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Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25.

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Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 22.

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Allegato prima sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art.8, poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 26 ed infine così sostituito dall'allegato A della l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 6.

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Si applica a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei Consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 27 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 5.

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 7 .

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Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.