CAPO V
- Disciplina transitoria
Art. 33
- Istituzione dei consorzi di bonifica
1. I consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro organi. A decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla l.r. 34/1994.
2. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi sono prorogate le disposizioni di cui alla
legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per ciascun comprensorio di cui all’articolo 5, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, il commissario, incaricato di provvedere al coordinamento delle attività di cui all’articolo 35
e al coordinamento dell’emissione dei ruoli da parte dei commissari di cui alla l.r. 47/2010 (5) Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 4.
, all’espletamento delle prime elezioni, nonché alla convocazione della prima assemblea del nuovo consorzio.
4. Il commissario di cui al comma 3, provvede alla convocazione della prima assemblea per l’elezione del presidente del consorzio, del vice presidente e del terzo membro dell’ufficio di presidenza entro quindici giorni dalla data di chiusura delle operazioni elettorali. Decorso detto termine provvede alla convocazione il Presidente della Giunta regionale.
5. Per le attività di cui al comma 3, il commissario si avvale delle risorse e delle strutture dei consorzi di bonifica e delle unioni di comuni di cui alla
l.r. 34/1994 .
Art. 33 bis
1. I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nell’ambito dell’espletamento del proprio mandato, il commissario di cui all’articolo 33, comma 3, emette i ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all’articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).
3. Il commissario, entro il 15 aprile 2013, stipula apposita convenzione con le unioni di comuni per la gestione dei fondi derivanti dalla emissione dei ruoli di cui al comma 2.
Art. 34
- Disposizioni transitorie per l’effettuazione delle prime elezioni
1. Il commissario di cui all’articolo 33, comma 3, provvede entro novanta giorni dalla nomina ad indire le elezioni dei membri del nuovo consorzio, sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da svolgersi entro i successivi novanta giorni ed a darne comunicazione al Presidente della Regione.
2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede il Presidente della Giunta regionale.
3. Il provvedimento di nomina del commissario contiene gli indirizzi e le modalità per lo svolgimento delle prime elezioni nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11.
Art. 34 bis
1. Fino a diversa determinazione del Consiglio regionale e previa intesa con la regione interessata, i proprietari degli immobili e dei terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Sestino e Badia Tedalda sono ammessi a partecipare alle elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno di cui all’articolo 7.
2. Il Presidente della Giunta regionale con decreto detta specifici indirizzi e modalità per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alle prime elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno.
Art. 35
- Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi
1. I nuovi consorzi di bonifica subentrano, a decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla l.r. 34/1994.
2. I commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ,
nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter,
(17) Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 4.
ed effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data di prima convocazione dell’assemblea di cui all’articolo 33, comma 4, recante:
a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi in corso;
b) l'accertamento della dotazione patrimoniale dei consorzi comprensiva dei beni mobili ed immobili;
d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.
3. Al trasferimento dei beni mobili e immobili di cui al comma 2, si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Il conseguente provvedimento amministrativo costituisce titolo per aggiornare i pubblici registri.
4. I presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, di cui all’
articolo 53 della l.r. 34/1994 ,
operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (7) Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8, art. 6.
, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38 bis e 38 ter, ed effettuano la ricognizione ai sensi del comma 2, relativamente agli atti di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma,
(18) Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 4.
con riferimento alla data di prima convocazione dell’assemblea di cui all’articolo 33, comma 4.
Art. 36
- Disposizioni transitorie per l’approvazione dello statuto del consorzio
1. Il Consiglio regionale approva lo schema tipo dello statuto di cui all’articolo 12, comma 3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L’assemblea del consorzio approva lo statuto entro novanta giorni dalla data del suo insediamento.
Art. 37
- Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano di classifica
1. Il Consiglio regionale individua il reticolo idrografico di cui all’articolo 54 del d.lgs. 152/2006 ed il reticolo di gestione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Consiglio regionale approva le linee guida per l’adozione del piano di classifica di cui all’articolo 22, comma 2, lettera c), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro centottanta giorni (19) Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 5.
dalla data di insediamento dell’assemblea, il consorzio di bonifica adotta il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui all’articolo 28, e lo invia alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Fino all’approvazione del nuovo piano di classifica restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3 ter. Qualora il consorzio di bonifica non provveda all'adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, provvede alla nomina di un commissario ai sensi della l.r. 53/2001.
(20) Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60, art. 5.
Art. 38
- Disposizioni transitorie per l’approvazione del piano delle attività di bonifica
1. La Giunta regionale approva le direttive per l’elaborazione della proposta del piano delle attività, di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 38 bis
1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010, approvano la proposta del piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 25, anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), in coerenza con le deliberazioni già approvate ai sensi della l.r. 34/1994 e anche in riferimento al reticolo di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e). La proposta del piano delle attività di bonifica è inviata dai soggetti di cui al comma 1, alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013.
2. Per l‘anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attività di bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 1, lettera a), della l.r. 91/1998.
Art. 38 ter
1. Nelle more dell’istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per l’anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 e dai presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, sono trasmessi, entro sette giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che si esprime con parere vincolante entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
2. I commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 e i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre 2013 ed effettuano la rendicontazione finale per il subentro dei nuovi consorzi alla data di prima convocazione dell’assemblea.
3. Entro novanta giorni dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, l’assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014.
4. Il direttore o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38 quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti:
a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2, fino all'adozione da parte dell'assemblea del bilancio preventivo 2014;
b) sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea fino alla sua successiva approvazione.
Art. 38 quater
1. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la sede legale del consorzio è individuata presso la sede del consorzio con maggiore carico contributivo, salvo diversa e successiva determinazione individuata nello statuto del consorzio.
2. A decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, e fino alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui all’articolo 21 sono svolte, per ciascun nuovo consorzio, dal dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio dei consorzi di cui alla l.r. 34/1994 appartenenti al medesimo comprensorio.
Art. 38 quinquies
1. Fino all’emanazione delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m), i bilanci di cui all’articolo 20 sono approvati secondo gli schemi e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell’approvazione dello statuto di cui all’articolo 12, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni consortili, approva lo statuto provvisorio dei consorzi, in funzione dell’immediata operatività della prima assemblea.
Art. 38 sexies
1. L’assemblea consortile adotta il bilancio di esercizio dell'anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.
2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 1, l’assemblea consortile approva il bilancio di esercizio dell'anno 2015 entro il 30 luglio 2016.
Art. 39
- Commissione tecnica temporanea
1. Presso la Giunta regionale è costituita una commissione tecnica temporanea presieduta dal dirigente della struttura regionale competente per materia e composta da:
a) due esperti nominati dal Consiglio regionale;
b) due esperti designati congiuntamente dai commissari di cui alla l.r. 47/2010;
c) due esperti nominati dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza delle unioni dei comuni competenti ai sensi della l.r. 34/1994.
2. La commissione supporta la Giunta regionale per l'approvazione delle direttive per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 38, comma 1.
3. La commissione supporta il Consiglio regionale per le attività di cui all'articolo 37, commi 1 e 2.
4. La commissione è validamente costituita con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso.
5. L'attività della commissione si conclude con l'approvazione degli atti di cui ai commi 2 e 3.
Art. 40
- Disposizioni transitorie per le convenzioni di cui agli articoli 23 e 30 e per le direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m)
1. La Giunta regionale approva:
a) lo schema tipo delle convenzioni di cui all’articolo 23, comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) lo schema tipo delle convenzioni di cui all’articolo 30, comma 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
c) le direttive di cui all’articolo 22, comma 2, lettera m), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui all’articolo 23, commi 2 e 3, sono stipulate entro novanta giorni dalla data di insediamento dell’assemblea del consorzio.
3. Le convenzioni di cui all’articolo 30, comma 4, sono stipulate entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ai sensi della l.r. 53/2001 incaricato di provvedere alla stipula delle convenzioni.
Art. 41
- Disposizioni transitorie relative al personale
1. A decorrere dalla data di cui all’articolo 33, comma 1, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici dei consorzi di cui alla l.r. 34/1994, è trasferito nei ruoli organici dei nuovi consorzi di bonifica. Laddove il territorio di uno dei consorzi di cui alla l.r. 34/1994 venga suddiviso tra più consorzi di cui all’articolo 7, il personale a tempo indeterminato in servizio verrà distribuito con un percorso concertativo tra i commissari individuati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 33, comma 3, e le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti.
2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata, fatti salvi i benefici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nei casi di accorpamenti e fusioni di consorzi.
3. I nuovi consorzi di bonifica subentrano nei contratti di lavoro subordinato e parasubordinato a tempo determinato, stipulati dai consorzi di cui alla l.r. 34/1994, in essere alla data di cui al comma 1.
4. Le risorse dei consorzi di bonifica di cui alla l.r. 34/1994, destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario confluiscono per l’intero importo tra le risorse dei nuovi consorzi di bonifica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale.
Art. 42
- Disposizioni transitorie relative al censimento delle opere idrauliche e di bonifica
1. La Giunta regionale approva il censimento di cui all’articolo 22, comma 2, lettera i), entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.