Art. 45
1. Dopo l’articolo 12 quinquies della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
“
Art. 12 sexies - Conferenza permanente per la difesa del suolo
1. È istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni
consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime:
a) sul piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26 della l.r. 79/2012;
b) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;
c) sullo statuto del consorzio di bonifica;
d) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di
cui all’articolo 6 della l.r. 79/2012.
2. I pareri della conferenza permanente sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall’invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.
3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione del documento annuale per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 quinquies.
4. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo
delegato, che la presiede, dai presidenti delle province o loro delegati, dal sindaco metropolitano o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale, di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
5. La conferenza permanente approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.
6. Alla conferenza permanente possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.
7. A supporto della conferenza permanente è istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia degli enti di cui al comma 4.
”.