Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 44
1. Dopo l’articolo 12 quater della l.r. 91/1998 è inserito il seguente:
Art 12 quinquies - Documento annuale per la difesa del suolo
1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all’anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento è approvato in
attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di cui alla l.r. 79/2012.
2. Il documento definisce:
a) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza regionale ed il relativo cronoprogramma;
b) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza degli enti locali finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;
c) le attività finalizzate all’implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma.
3. Nell’ambito del documento sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all’articolo 26 della l.r. 79/2012 e sono individuate le risorse da destinare agli interventi urgenti di cui all’articolo 12, comma 1 quinquies, della presente legge e di cui all’articolo 27 della l.r.
79/2012.
4. Il documento dà atto dei costi per le attività di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria espletate dai consorzi di bonifica a supporto delle province sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 23, comma 2, della l.r. 79/2012.
5. Il documento contiene una relazione sugli esiti dell’attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all’articolo 22, comma 3, della l.r. 79/2012.
6. Il documento annuale per la difesa del suolo può essere aggiornato nel corso dell’anno di riferimento.
7. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza
di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi, che si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni, garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di
cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata
pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), ai sensi dell’articolo 68 della medesima l.r. 77/2012.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto così sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto inserito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite conl.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2013, n. 60 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16 , art. 25, ed ora così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato prima sostituito con l.r. 8 marzo 2013, n. 8 , art.8, poi sostituito con l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 26 ed infine così sostituito dall'allegato A della l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si applica a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei Consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della l.r. 25 febbraio 2016, n. 16, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 giugno 2016, n. 40 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2018, n. 70, art. 18 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.