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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 62 bis
- Disposizioni urgenti per l'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013(27)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 17.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore del Comune di Firenze, per l'anno 2013, la cifra massima di euro 1.300.000,00, a valere su risorse regionali, a titolo di anticipazione da restituirsi entro quattro anni e senza interessi, per spese connesse all'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013. Le condizioni per l’attribuzione ed il recupero delle risorse anticipate sono definite in un accordo tra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze.
2. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 2013, pari ad euro 400.000,00, al comitato organizzatore dei campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle spese per l'organizzazione dell'evento.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 2.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nell’UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nell’UPB 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per l'anno 2013 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.

Note del Redattore:

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Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

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Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

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Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

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Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

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Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

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Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

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Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 51.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 9.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.