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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 82

Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 ).

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

Art. 2
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 8/2012
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 3 della l.r. 8/2012 sono aggiunte le parole:
“e procedure semplificate”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 8/2012 è inserito il seguente:
“2 bis. I PUV sono promossi, anche su richiesta degli enti interessati, dalla Giunta regionale nei casi in cui sussista un’esigenza di integrazione tra proposte di valorizzazione relative a una pluralità di immobili o comunque nei casi in cui rilevi la sussistenza di un interesse regionale in relazione ad uno o più dei seguenti elementi:
a) rilevanza dei beni da valorizzare;
b) complessità del contesto territoriale di riferimento;
c) significatività degli effetti delle destinazioni proposte in relazione agli strumenti urbanistici vigenti.”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 3 della l.r. 8/2012 è inserito il seguente:
“2 ter. Fuori dei casi in cui sia promosso un PUV, le varianti agli strumenti urbanistici finalizzate alla valorizzazione dei beni immobili di cui al comma 2, sono realizzate con le procedure semplificate di cui all’articolo 6 ovvero con le procedure ordinarie di cui alla
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio).”.
4. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 3 della l.r. 8/2012 è inserito il seguente:
“2 quater. Salvi i casi di procedura ordinaria ai sensi della
l.r. 1/2005
, le varianti che comportano anche nuovo impegno di suolo inedificato possono essere oggetto di PUV a condizione che i terreni inedificati ricadano in ambiti urbani e le relative previsioni concorrano a qualificare, con funzioni congrue, lo specifico contesto urbano di riferimento.”.
5. L’alinea del comma 3 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“È esclusa l’applicazione delle procedure semplificate di cui all’articolo 6, nei casi in cui le varianti agli strumenti urbanistici comunali comportino:”
“e) un nuovo impegno di suolo inedificato;”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.