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Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 73

Disposizioni per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione nelle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 14 dicembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visti l’articolo 4, comma 1, lettera v), e l’articolo 62 dello Statuto;


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Considerato quanto segue:


1. A seguito della recente estinzione dell’Unione di comuni dell’Arcipelago toscano avvenuta in conformità alle disposizioni degli articoli 74, 75 e 76 della l.r. 68/2011 , si è avuta la successione della Provincia di Livorno, dei comuni e del Consorzio di bonifica Alta Maremma nelle funzioni, nei rapporti attivi e passivi e nei relativi procedimenti contenziosi della estinta unione, rimanendo in capo agli enti succeduti la liquidazione dei rapporti pregressi e la conclusione dei procedimenti in corso, secondo quanto previsto dal piano di successione e subentro e dal decreto di estinzione;


2. Poiché i comuni succeduti non hanno provveduto, prima dell’adozione del decreto di estinzione, a regolare i loro rapporti ai sensi dell’articolo 75, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011 , né hanno provveduto successivamente a regolarli ai sensi dell’articolo 77, comma 2, della legge medesima, si è manifestata la necessità, in ragione della complessità e del numero dei rapporti pendenti e degli adempimenti che fanno congiuntamente capo ai comuni, prevedere, nell’ambito della l.r. 68/2011 , specifiche disposizioni che consentano la liquidazione dei rapporti in cui i comuni stessi sono succeduti e la gestione dei procedimenti in corso;


3. Si precisano quindi nel dettaglio i contenuti dell’articolo 75, comma 8, della l.r. 68/2011 , e le funzioni cui è tenuto il comune o i comuni individuati per la gestione dei rapporti e per la conclusione dei procedimenti in corso, ai quali è attribuito il compito di accertare i debiti e i crediti che costituiscono la massa attiva e passiva, di individuare i comuni singolarmente interessati agli stessi, di provvedere alla loro ripartizione pro-quota, di individuare i comuni interessati ad eventuali procedimenti contenziosi, nonché di definire gli altri elementi che, oggetto della successione, fanno capo a più comuni. Si chiarisce così, in particolare, che le funzioni del comune individuato sono esclusivamente di mero accertamento e non comportano in alcun modo il pagamento dei debiti o la riscossione di somme in luogo degli enti coinvolti nella successione, i quali vi provvederanno singolarmente, una volta definiti i rapporti a cui sono interessati, con l’iscrizione delle relative poste nei propri bilanci;


4. Ciò al fine di agevolare il più rapido adempimento delle obbligazioni derivanti dalla successione verso i terzi, evitando nel contempo che gli adempimenti cui sono tenuti i comuni individuati ai sensi dell’articolo 75, comma 8, della l.r. 68/2011 , incidano sull’ordinaria gestione degli enti medesimi;


5. Viene prevista la facoltà, per il comune o i comuni individuati per la gestione dei rapporti oggetto di successione, qualora si trovino nell’impossibilità di portare a termine i loro compiti, di chiedere al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario che provveda all’esercizio delle funzioni di liquidazione dei rapporti oggetto della successione. Il Presidente della Giunta regionale provvede sulla base della designazione del soggetto da nominare effettuata d’intesa dai comuni ovvero, qualora non si raggiunga l’intesa, nomina commissario per la liquidazione il presidente della provincia territorialmente interessata, il quale, avendo già predisposto il piano di successione e subentro, rappresenta il soggetto istituzionale più competente all’esercizio dell’incarico. Le funzioni attribuite al commissario hanno i medesimi contenuti e limiti di quelle esercitate dal comune individuato ai sensi dell’articolo 75, comma 8, della l.r. 68/2011 , e resta in ogni caso escluso alcun coinvolgimento della Regione e della provincia nel pagamento di debiti e nella riscossione di crediti che fanno capo ai comuni succeduti nell’unione;


6. Per venire incontro alla difficile situazione finanziaria dei comuni interessati, si stabilisce una compartecipazione straordinaria della Regione alle spese inerenti il procedimento di liquidazione;


7. E’ altresì necessario confermare, in questo quadro, l’impianto della l.r. 68/2011 , poiché gli effetti successori nei confronti dei comuni si sono già integralmente prodotti e i rapporti generati dalla successione rivestono carattere di livello esclusivamente comunale; in tal senso, e in vista della gestione liquidatoria, occorre ribadire che i provvedimenti intervenuti nel processo di estinzione dell’ente e i loro effetti rimangono fermi;


8. E’ necessario disporre l’entrata in vigore della legge al giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, al fine di favorire la più rapida soluzione delle questioni inerenti la successione nell’Unione dei comuni dell’Arcipelago toscano;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.