Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 73
Disposizioni per la liquidazione dei rapporti oggetto di successione nelle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 70, parte prima, del 14 dicembre 2012
Art. 3
- Inserimento dell’articolo 75 ter nella l.r. 68/2011
1. Dopo l’articolo 75 bis della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:
“Art. 75 ter - Contributo regionale per la liquidazione
1. Successivamente al termine delle procedure di cui all’articolo 75 bis, la Giunta regionale con deliberazione può corrispondere ai comuni interessati un contributo a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per la definizione delle procedure di liquidazione, ripartito in modo proporzionale alle rispettive spese, fino all’importo massimo complessivo di euro 20.000 a valere sulle risorse stanziate per l'attuazione dell'articolo 90. In tal caso sono corrispondentemente ridotte le risorse da concedere ai sensi del medesimo articolo 90.”.