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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c), e), n) e z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);


Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) ed in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera c), secondo cui, contestualmente alla legge di bilancio, la Giunta regionale può presentare all’approvazione del Consiglio regionale una proposta di legge finanziaria al fine di apportare qualsiasi modifica alla legislazione regionale che risulti necessaria all’adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale;


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);


Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549 );


Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);


Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili);


Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA");


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative);


Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi);


Vista la legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l'anno 2007);


Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente);


Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");


Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012);


Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);


Vista la legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);


Vista la legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011 );


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 4 dicembre 2012;


Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale per le pari opportunità nella seduta del 4 dicembre 2012;


Considerato quanto segue:


Per quanto concerne il capo I (Disposizioni in materia di entrata):


1. Al fine di fronteggiare i tagli nei trasferimenti statali, senza compromettere il livello dei servizi e di inclusività delle varie forme di solidarietà con le fasce sociali più deboli, è necessario un intervento di natura fiscale per riportare in equilibrio il bilancio della Regione;


2. Nell'ambito della manovra sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è opportuno salvaguardare alcuni specifici settori economici, in ragione del loro stato di crisi o della loro competitività, anche con riferimento ai mercati internazionali;


3. È altresì opportuno prevedere agevolazioni IRAP per imprese che assumano, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato per un periodo di durata pari o superiore a due anni, particolari categorie deboli di lavoratori, individuate nella l.r. 35/2000 , all'uopo modificata dalla presente legge;


4. Abrogato; (29)

Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45, art. 12.



5. È necessario rideterminare le imposte regionali sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché sulle concessioni demaniali marittime. Le concessioni demaniali marittime rilasciate dalle Autorità portuali di Livorno, Marina di Carrara e Piombino vengono escluse dall’applicazione dell’imposta regionale.


Per quanto concerne il capo II (Riorganizzazione della spesa regionale), sezione I (Limitazioni delle assunzioni per l'anno 2013):


6. Per assolvere alle finalità di contenimento della spesa pubblica è opportuno prevedere il blocco delle assunzioni per la Giunta regionale e gli enti dipendenti per l’anno 2013, a integrazione di quanto già previsto dalle legge finanziarie regionali dei due anni precedenti.


Per quanto concerne il capo II, sezione III (Disposizioni relative agli enti dipendenti della Regione):


7. È opportuno, per assicurare un maggior controllo della spesa, uniformare le leggi istitutive di alcuni enti regionali alla previsione che l'ammontare del contributo annuale della Regione è determinato con legge di bilancio;


8. Per ciò che concerne la l.r. 30/2009 si ritiene opportuno, al fine di introdurre elementi di semplificazione procedurale, rivedere le competenze a suo tempo attribuite alla conferenza permanente disciplinata dall’articolo 14 della stessa legge regionale;


9. È opportuno estendere alle università la possibilità di partecipazione al consorzio LAMMA.


Per quanto concerne il capo III (Interventi per lo sviluppo), sezione II (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio"):


10. Al fine di favorire la ripresa economica ed al contempo promuovere l’edilizia sostenibile è necessario favorire l’attuazione degli interventi di rigenerazione urbana di cui al titolo V, capo IV bis, della l.r. 1/2005 .


Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010 n. 65 "Legge finanziaria per l'anno 2011"):


11. È opportuno modificare l’articolo 130 bis della l.r. 65/2010 , con cui è autorizzata la spesa corrente per contribuire al pagamento delle rate del mutuo per la realizzazione delle attività di dragaggio del porto di Livorno.


Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 "Legge finanziaria per l’anno 2012"):


12. È necessario modificare il comma 2 dell’articolo 95 della l.r. 66/2012 , che definisce modalità e tempi per il potenziamento della strada regionale Firenze-Pisa-Livorno, demandando alla Giunta regionale il compito di trasmettere al Consiglio regionale, entro il 31 marzo 2013, la proposta di aggiornamento del programma degli interventi e delle forme di gestione e finanziamento di tale infrastruttura;


13. Sussiste l’esigenza di incrementare l’utilizzo di energia alimentata da fonti rinnovabili anche attraverso l’estensione della tipologia dei soggetti che possono accedere al fondo di garanzia per l’installazione dei relativi impianti, anche al fine di adeguarsi alla richiesta della competente commissione consiliare relativa al regolamento di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 ;


14. Data la particolare valenza, per la realizzazione delle politiche ambientali regionali, del fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili di cui all’articolo 103 della l.r. 66/2011 , è opportuno prevedere il finanziamento di tale fondo anche per gli anni successivi al 2012;


15. È opportuno prevedere il conferimento di contributi ai comuni per incentivare la realizzazione, su edifici di loro proprietà, di progetti sperimentali concernenti le azioni e gli interventi di edilizia sostenibile già previsti all’articolo 106 della l.r. 66/2011 ;


16. Si rende necessaria la proroga dei termini, dal 31 dicembre 2012 al 30 ottobre 2013, delle misure di salvaguardia relative all’implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valore paesaggistico, alla luce dei rilevanti problemi di natura tecnica incontrati nel corso della predisposizione del nuovo piano paesaggistico regionale.


Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Disposizioni relative alle infrastrutture aeroportuali e alla continuità territoriale dell’Isola d’Elba):


17. Al fine di aumentare la capacità competitiva dell’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo individuando un unico soggetto gestore, è opportuno che la Regione promuova la fusione della società Aerelba S.p.A., proprietaria dell’infrastruttura aeroportuale, e della società Alatoscana S.p.A., e che si proceda alla ricapitalizzazione della stessa società in misura proporzionale alla quota di partecipazione regionale;


18. Al fine di garantire la continuità territoriale dell’Isola d’Elba con il territorio regionale, è necessario che la Regione concorra finanziariamente al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l’effettuazione, nell’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo, di collegamenti aerei regolari, continuativi ed adeguati al flusso di passeggeri, tramite l’erogazione di contributi straordinari da destinare all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), competente all’effettuazione della gara per l’individuazione del vettore aereo cui attribuire gli oneri medesimi.


Per quanto concerne il capo III, sezione VII (Contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello):


19. È necessario provvedere, al termine della gestione straordinaria, al finanziamento degli interventi necessari ad assicurare la salvaguardia della laguna di Orbetello.


Per quanto concerne il capo III, sezione VIII (Disposizioni concernenti la rete viaria locale):


20. Al fine di garantire la realizzazione di tratti della viabilità locale che svolgono una funzione strategica di integrazione con la viabilità di interesse regionale nel contesto infrastrutturale in cui sono collocati, è necessario attribuire contributi straordinari agli enti locali compenti alla loro realizzazione, previo aggiornamento del programma della viabilità di interesse regionale, nonché previa stipula di apposito accordo di programma.


Per quanto concerne il capo IV (Revisione delle disposizioni regionali per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi):


21. È necessario introdurre un contributo per la realizzazione di investimenti pubblici, volti al miglioramento ed alla mitigazione ambientale, da destinare alle province ed ai comuni dove hanno sede gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti del loro trattamento prodotti in ambiti territoriali diversi da quelli ove ha sede l’impianto;


22. È necessario altresì dettare nuove aliquote per la determinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, al fine di disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica, nonché semplificare la disciplina per l’applicazione del tributo medesimo, adeguando al contempo il sistema sanzionatorio.


Per quanto concerne il capo V (Misure per l'equità e la tutela sociale):


23. Al fine di rilanciare e potenziare gli interventi per favorire l’inclusione delle persone in situazioni di disabilità, è opportuno prevedere, per l’anno 2013, uno stanziamento per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica.


24. Al fine di sviluppare e sostenere le politiche attive contro la povertà e per la coesione sociale, è necessario introdurre misure relative a fondi per il microcredito e stanziare risorse da distribuire alle organizzazioni non lucrative di natura sociale, allo scopo di garantire un aiuto alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità e alle famiglie che si trovano in situazioni di emergenza. Per la concessione dei benefici i soggetti del terzo settore che presentano i progetti di inclusione sociale devono verificare la sussistenza di requisiti puntualmente elencati, ma anche le particolari condizioni di difficoltà familiare in cui il richiedente si trova.


Per quanto concerne il capo VIII (Ulteriori interventi per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana”):


25. Gli eventi alluvionali del mese di novembre 2012 hanno causato notevoli danni alla popolazione dei comuni più gravemente colpiti, che ha subito la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita;


26. Il Presidente della Giunta regionale, con decreto 13 novembre 2012, n. 196, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/2003 per i territori delle province di Massa-Carrara, Lucca e Grosseto, e con decreto 15 novembre 2012, n. 199, ha provveduto ad integrare la dichiarazione di stato di emergenza regionale anche per i territori delle province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena;


27. Per consentire l’attuazione degli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza idrogeologica, è stata approvata la l.r. 66/2012 , e con legge regionale 7 dicembre 2012, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 “Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011 ”), è stato posto in essere un intervento legislativo immediato che, ad integrazione della citata l.r. 66/2012 , ha disposto uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l’erogazione di contributi alle persone fisiche, al fine di agevolare un immediato ritorno alle normali condizioni di vita;


28. Appare necessario un ulteriore intervento normativo urgente, con la finalità di semplificare e accelerare la procedura di assegnazione ai comuni delle risorse finalizzate alla erogazione dei contributi, nonché ad incrementare lo stanziamento finanziario relativo in ragione del notevole numero delle persone che sono risultate danneggiate".


Per quanto concerne il capo IX (Norma finale):


29. È necessario prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, anche al fine di dar corso alla procedura prevista per le leggi regionali che intervengono sull'addizionale IRPEF dall’Sito esternoarticolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

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Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

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Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

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Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

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Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

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Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

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Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52, art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 51.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 9.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 1.

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