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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

CAPO VII
- Disposizioni diverse
Art. 62
- Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento
1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo a Firenze nell'anno 2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all'evento.
2. La Regione definisce, nella sede di coordinamento istituita per l'organizzazione dei mondiali del 2013, e in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.
3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e delle iniziative proprie e di quelle alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti realizzatori eventualmente individuati.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi attuati.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 "Attività di carattere istituzionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.
Art. 62 bis
- Disposizioni urgenti per l'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013(27)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 17.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare a favore del Comune di Firenze, per l'anno 2013, la cifra massima di euro 1.300.000,00, a valere su risorse regionali, a titolo di anticipazione da restituirsi entro quattro anni e senza interessi, per spese connesse all'organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013. Le condizioni per l’attribuzione ed il recupero delle risorse anticipate sono definite in un accordo tra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze.
2. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 2013, pari ad euro 400.000,00, al comitato organizzatore dei campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle spese per l'organizzazione dell'evento.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 2.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nell’UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nell’UPB 135 “Attività di carattere istituzionale – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 per l'anno 2013 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2013.
Art. 63
1. All’articolo 11 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), prima del comma 1 è inserito il seguente:
01. Per il finanziamento degli interventi di ciclo mobilità urbana è autorizzata la spesa massima di euro 2.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con le risorse dell’UPB 311
"Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.”.
Art. 64
- Contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani
1. Per l’anno 2013, il contributo regionale per interventi straordinari a favore dei territori montani, di cui all’articolo 138 ter della l.r. 65/2010 , è destinato alla realizzazione di azioni tese a favorire l’insediamento di un polo tecnologico di innovazione nel campo delle energie rinnovabili nella località di Campo Tizzoro (Comune di San Marcello Pistoiese) al fine di consentire nuovi insediamenti produttivi in un’area montana a forte difficoltà economica ed occupazionale.
2. Il contributo regionale per la realizzazione degli interventi straordinari di cui al comma 1 è finanziato per l’anno 2013, senza oneri aggiuntivi, per l’importo di euro 1.000.000,00 a valere sull’UPB 516 "Sviluppo locale – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013 ed è destinato al comune montano di San Marcello Pistoiese, sede dell’insediamento produttivo di Campo Tizzoro.
3. Le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo regionale sono determinate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 138 ter, comma 3, della l.r. 65/2010 .
Art. 65
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), è sostituito dal seguente:
2. La SCIA di cui al comma 1, può essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2013.”.
Art. 65 bis
- Contributi straordinari a enti locali per la realizzazione e l'adeguamento di impianti sportivi (9)

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 11.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare (50)

Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 13.

contributi straordinari a enti locali per un ammontare complessivo di euro 2.000.000,00 per la realizzazione o l'adeguamento di impianti sportivi di prioritario interesse regionale. I contributi straordinari sono così ripartiti:
a) euro 1.500.000,00 al Comune di Ponte Buggianese per la realizzazione di un ciclodromo nel proprio territorio;
b) euro 500.000,00 al Comune di Firenze per l'adeguamento del palazzo dello sport di Firenze “Nelson Mandela Forum” alla normativa internazionale per lo svolgimento delle gare di pallacanestro.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno 2014, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2014. (51)

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 13.

2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 623 “Investimenti e innovazione degli impianti per la pratica delle attività motorie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013. (52)

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 13.

3. I contributi sono liquidati:
a) nella misura del 70 per cento a seguito di presentazione del certificato di inizio lavori;
b) a saldo, in seguito a presentazione di apposita certificazione o attestazione della regolare esecuzione dell'opera.
4. I lavori relativi alle opere di cui al comma 1, devono essere avviati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concludersi entro ventiquattro mesi dalla stessa data.
Art. 65 ter
- Interventi per le zone umide, lo sviluppo della rete ecologica e la piantumazione della piana fiorentina (10)

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 12.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi ai Comuni di Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Poggio a Caiano, Carmignano, Prato, Signa e Lastra a Signa, per la realizzazione di:
a) interventi volti alla riqualificazione e all’incremento delle zone umide ed allo sviluppo della rete ecologica della piana fiorentina;
b) interventi di piantumazione per ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la fruibilità delle aree non urbane della piana fiorentina.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. I contributi regionali non possono superare l'80 per cento del costo complessivo dell’intervento. L'assegnazione del contributo è subordinata all’effettiva disponibilità in bilancio da parte dei comuni dei fondi relativi alla quota del costo dell’intervento di propria competenza.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa massima di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, (53)

Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. (53)

Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa massima di euro 3.000.000,00 per l'anno 2015, (53)

Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

cui si fa fronte con le risorse iscritte nell'UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento" del bilancio di previsione 2015. (53)

Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 50.

Art. 65 quater
- Finanziamento temporaneo alla società Terme di Montecatini S.p.A. (11)

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 13.

1. Per consentire la regolare prosecuzione del piano di investimenti per il completamento delle terme Redi e Leopoldine di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. e nelle more dell'erogazione dei finanziamenti bancari, la Regione Toscana è autorizzata, previa stipula di apposita convenzione, a concedere alla società Terme di Montecatini S.p.A. un finanziamento temporaneo per un importo di euro 300.000,00, da restituire entro diciotto mesi.
2. Il finanziamento di cui al comma 1, è fruttifero di interessi nella misura determinata nella convenzione, e comunque non inferiore a quella ricavabile dal deposito presso il proprio tesoriere.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la parte spesa, nella UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento” del bilancio di previsione 2013.
Art. 65 quinquies
- Intervento straordinario in materia di protezione civile (12)

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 14.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Aulla e Mulazzo un finanziamento straordinario per la concessione del contributo di cui all’articolo 31 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività"), ai nuclei familiari ancora evacuati alla data di entrata in vigore della presente legge dalle abitazioni di residenza, a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di Massa Carrara nel mese di ottobre 2011.
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla cessazione del contributo disposto a valere sulle risorse statali per le medesime finalità, e fino alla cessazione dello stato di evacuazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2015 (64)

Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 10.

.
2 bis. Dal 1° gennaio 2016 il contributo è autorizzato nell'importo di euro 75.600,00 a valere sulle risorse regionali di cui al comma 3 bis per le medesime finalità, e fino alla cessazione dello stato di evacuazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2016. (67)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 7.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 398.000,00 per gli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte rispettivamente per euro 155.000,00 e per euro 133.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e per euro 110.000,00 con le risorse stanziate sull’UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015. (65)

Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 10.

3 bis. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 2 bis è autorizzata la spesa complessiva di euro 75.600,00 per l’anno 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016. (67)

Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68, art. 7.

Art. 65 sexies
- Contributo straordinario per la sistemazione dell’area archeologica di Gonfienti (13)

Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19, art. 15.

1. Previa stipula di specifico accordo di programma, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione del sito archeologico di Gonfienti, anche in riferimento al miglioramento dell’accessibilità al pubblico dello stesso.
2. I contributi di cui al comma 1, sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 è destinata la spesa massima complessiva di euro 700.000,00 per l’anno 2015, cui si fa fronte con le risorse iscritte nell’UPB 341 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2015. (54)

Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 51.

Art. 65 septies
- Anticipazioni di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 Sito esternodel d.l. 35/2013 convertito dalla Sito esternol. 64/2013 (28)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 18.

1. La Regione Toscana è autorizzata a sostenere gli oneri finanziari annui in termini di quota capitale e di quota interessi, derivanti dall’accesso alle anticipazioni di liquidità ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 Sito esternodel decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 giugno 2013, n. 64 .
2. Relativamente al 2014, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 13.284.071,29, di cui euro 5.536.794,61 a titolo di quota capitale a cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” ed euro 7.747.276,68 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” del bilancio di previsione 2014. (55)

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 16.

3. Relativamente al 2015, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 48.282.947,37 di cui euro 18.644.388,36 a titolo di quota capitale cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 29.638.559,01 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 "Oneri del ricorso al credito – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016, annualità 2015. (34)

Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 16.

3 bis. Relativamente al 2016, l’onere annuo è stimato in complessivi euro 48.282.947,36 di cui euro 19.245.836,47 a titolo di quota capitale cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 "Rimborso prestiti" ed euro 29.037.110,89 a titolo di quota interessi cui si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 732 "Oneri del ricorso al credito – Spese correnti" del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2014 – 2016, annualità 2016. (56)

Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 16.

4. A decorrere dal 2017 e fino al 2043, all’onere annuo complessivo stimato in euro 48.282.947,37, si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio. (55)

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 16.

5. Per l’esercizio finanziario 2044, all’onere annuo complessivo, stimato in euro 34.305.090,10, si fa fronte con le risorse stanziate nell’UPB 735 “Rimborso prestiti” per la quota capitale e con le risorse stanziate nell’UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” per la quota interessi. La puntuale imputazione degli oneri attribuiti al rimborso della quota capitale e della quota interessi è rinviata annualmente alla legge di bilancio. (55)

Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 16.

Art. 65 octies
1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 ), è inserito il seguente:
Art. 8 bis - Riqualificazione aree interessate da dismissione vecchi ospedali
1. Nell’ambito della revisione degli accordi di programma stipulati per la costruzione di nuovi presidi ospedalieri ai fini della riqualificazione e valorizzazione delle aree interessate alla dismissione, le aziende sanitarie possono essere autorizzate dalla Regione alla cessione a titolo gratuito ai comuni di immobili da destinare a funzione pubblica, con clausola di retrocessione in proprietà all'azienda sanitaria in caso di mutamento, anche parziale, della destinazione stabilita dagli accordi di programma.
2. Gli oneri di demolizione dei presidi ospedalieri dismessi possono essere posti a carico della Regione mediante destinazione di risorse alle aziende sanitarie, che provvedono a includere la relativa somma nel prezzo di vendita qualora l'area interessata sia alienata a soggetti privati.
3. Le risorse di cui al comma 2, sono recuperate dalla Regione nella misura in cui i proventi delle valorizzazioni siano eccedenti l’equilibrio economico-finanziario stabilito negli accordi.
4. Gli importi recuperati ai sensi del comma 3, sono finalizzati alla riduzione
dell’indebitamento per pari importo.
5. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva massima di euro 10.000.000,00 cui si fa fronte, per euro 7.000.000,00 per l’anno 2014 e per euro 3.000.000,00 per l’anno 2015, con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 245 "Strutture e tecnologie sanitarie – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014 e 2015.
”.
Art. 65 novies
- Fondo per le demolizioni delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità (37)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 6.

1. È istituito un fondo di anticipazione, denominato “fondo per le demolizioni delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità” per la concessione ai comuni di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità, anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.
2. I finanziamenti regionali sono attributi prioritariamente per la demolizione delle opere abusive realizzate, in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, su aree demaniali o su aree soggette a vincolo paesaggistico.
3. Le anticipazioni sono restituite in un periodo massimo di cinque anni, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi.
4. Se il comune omette di intraprendere, contestualmente agli atti o alle attività necessari alla demolizione delle opere abusive o pericolose per la pubblica incolumità, l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente, o da tale azione non ricava l'intera somma, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate o di parte di esse mediante compensazione ai sensi della l.r. 36/2001 .
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per l’attribuzione dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al comma 1.
6. All’onere di spesa di cui al comma 1, quantificato per l’anno 2014 in un importo massimo pari ad euro 1.500.000,00 si fa fronte con contestuale pari previsione di entrata e spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata nella UPB 461 "Riscossione di crediti" e per la parte spesa nella UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese di investimento" del bilancio pluriennale 2013 – 2015, annualità 2014.
7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 65 decies
- Intervento per la delocalizzazione delle abitazioni intercluse nel sedime dell’aeroporto di Pisa (38)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 7.

1. La Regione concorre finanziariamente alla realizzazione dell’intervento di delocalizzazione delle abitazioni ad uso residenziale intercluse nel sedime dell'aeroporto di Pisa, alle condizioni e secondo le modalità definite nell’accordo di programma previsto all'Sito esternoarticolo 25, comma 5 bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 9 agosto 2013, n. 98 .
2. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino all’importo massimo di euro 3.000.000,00 per l’anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 65 undecies
- Contributo straordinario al Comune di Siena (39)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 8.

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di euro 800.000,00 (57)

Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 18.

per l'anno 2014, al Comune di Siena, per la promozione della candidatura di Siena a Capitale europea della cultura 2019 e per il funzionamento dell’unità operativa che gestisce la candidatura stessa, subordinatamente all'esito favorevole della preselezione delle città finaliste che sarà effettuata entro il mese di novembre 2013 dalla giuria di cui alla decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un'azione comunitaria a favore della manifestazione “Capitale europea della cultura” per gli anni dal 2007 al 2019.
2. Il contributo di cui al comma 1, è assegnato con le procedure di cui al piano della cultura 2012 – 2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2012, n. 55.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 800.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 631 "Promozione e sviluppo della cultura – Spese correnti" del bilancio di previsione 2014. (58)

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 18.

Art. 65 duodecies
- Sostegno alle famiglie per frequenza scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali (40)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 9.

1. Al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali, la Regione destina ai comuni, per l’anno scolastico 2013 – 2014, un contributo straordinario pari a euro 1.500.000, 00.
2. Il sostegno di cui al comma 1, si realizza attraverso l’erogazione di un contributo economico finalizzato alla riduzione delle rette mensili per la frequenza, commisurato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a euro 17.999,00, un contributo fino a un massimo di euro 100,00;
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,00, un contributo fino a un massimo di euro 50,00;
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00.
3. I contributi sono erogati a seguito di avviso pubblico regionale rivolto ai comuni nei cui territori è presente almeno una scuola dell’infanzia paritaria, privata o degli enti locali. I comuni, individuati i soggetti interessati sulla base dei parametri di cui al comma 2, inoltrano le richieste alla Regione, che ripartisce le risorse, fino all'esaurimento delle stesse, secondo un criterio di proporzionalità.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 "Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2014. (59)

Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46, art. 19.

Art. 65 terdecies
1. La Regione destina per l’anno 2013 al soggetto consortile multidisciplinare, di cui all’articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), un contributo straordinario di euro 100.000,00 per sostenere iniziative finalizzate a favorire l'accesso dei professionisti, con particolare riferimento ai giovani, alle risorse regionali, nazionali e comunitarie.
2. Il contributo è erogato sulla base di un progetto presentato dal soggetto consortile e approvato con decreto del dirigente della competente struttura regionale.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 100.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 513 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.
Art. 65 quaterdecies
- Contributo straordinario agli Istituti superiori di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena e "Pietro Ma scagni" di Livorno (42)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 11.

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum per l'anno 2013, pari ad euro 300.000,00, all’Istituto superiore di studi musicali "Rinaldo Franci" di Siena.
2. È assegnato un contributo straordinario una tantum per l'anno 2013, pari ad euro 500.000,00, all’Istituto superiore di studi musicali "Pietro Mascagni" di Livorno.
3. All’onere di spesa di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 800.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 "Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.
Art. 65 quindecies
- Contributo straordinario alla Provincia di Livorno (43)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54, art. 12.

1. È assegnato un contributo straordinario una tantum per l'anno 2013, pari ad euro 30.000,00, alla Provincia di Livorno per il convitto dell’Istituto tecnico nautico "Alfredo Cappellini" istituito con deliberazione del Consiglio provinciale 26 luglio 2006, n. 110.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 30.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 613 "Sistema dell’educazione e dell’istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.

Note del Redattore:

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Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

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Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

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Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

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Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

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Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

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Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

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Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 50.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 51.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 1.

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Parola così sostituita da l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.