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Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2013.

Bollettino Ufficiale n. 74, parte prima, del 27 dicembre 2012

CAPO V
- Misure per l'equità e la tutela sociale
Art. 56
- Fondo sociale regionale ed emergenza sociale
1. Per l’anno 2013, la Regione Toscana destina al sostegno degli interventi e dei servizi sociali risorse proprie per un ammontare di euro 8.300.000,00 e stanzia ulteriori risorse, pari a euro 11.000.000,00 per fare fronte a emergenze sociali e alla progressiva realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.
2. In relazione all'azzeramento dell’apposito fondo nazionale, la Regione Toscana, per l'anno 2013, assicura il sostegno alla locazione abitativa attraverso la previsione di risorse regionali per un ammontare di euro 4.500.000,00, ed individua risorse aggiuntive pari a euro 11.000.000,00.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 19.300.000,00, per l’anno 2013 si fa fronte con le risorse iscritte alla UPB n. 231 "Azioni di base dei servizi sociali – Spese correnti" del bilancio di previsione 2013; agli oneri di cui al comma 2, pari ad euro 15.500.000,00, si fa fronte con le risorse iscritte alla UPB 213 "Sostegno alla locazione abitativa- Spese correnti" del bilancio di previsione 2013.
Art. 57
1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili), è sostituito dal seguente:
"3. Per l'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2, il titolare dell'autorizzazione deve versare al comune un
contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50% del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. Il comune provvede a versare annualmente alla azienda unità sanitaria locale competente per territorio ed alla Regione le quote di contributo ad esse spettanti. La Giunta regionale, nello stabilire gli importi unitari, fa riferimento all'ammontare medio annuale delle spese che i comuni, le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio e la Regione devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato:
a) per il 94% al comune, per gli interventi infrastrutturali e per le opere di tutela ambientale comunque correlati alle attività estrattive, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;
b) per il 5% alla azienda unità sanitaria locale, per la copertura delle spese per il soccorso interno all’attività estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria;
c) per l’1% alla Regione, per gli adempimenti di pianificazione e di monitoraggio in materia di
attività estrattive.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 78/1998 è inserito il seguente:
"3 bis. Entro il 30 giugno di ogni anno è versato un acconto rapportato alla metà del volume previsto di materiale da estrarre nell'anno come risultante dagli elaborati di progetto e, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della
cava redatti nello stesso mese.".
3. Al comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 78/1998 le parole
"del 5%"
sono sostituite dalle seguenti:
"del 5,25%".
4. Il comma 5 bis dell’articolo 15 della l.r. 78/1998 è sostituito dal seguente:
"5 bis. Ad eccezione del contributo destinato alla azienda unità sanitaria locale di cui alla lettera b) del comma 3, i contributi di cui ai commi 3 e 4 non sono versati nel caso in cui il comune applichi tributi locali connessi con l'escavazione di materiali di cava. Ove il comune
intenda applicare i contributi di cui ai commi 3 e 4 e, dall'applicazione degli stessi, per l'anno precedente, risultino proventi inferiori rispetto a quelli derivanti dai predetti tributi locali relativamente allo stesso periodo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce specifici importi unitari del contributo di cui al comma 3, indicando le quote spettanti alla azienda
unità sanitaria locale e alla Regione per gli interventi e per gli adempimenti di cui di cui alle lettere b) e c), del medesimo comma 3. Tali importi unitari sono determinati, per gli ambiti territoriali interessati ed in relazione ai materiali già soggetti all'applicazione dei tributi, anche oltre il limite del dieci per cento del valore di mercato e comunque nel limite massimo di euro 4,20 a tonnellata. Gli importi unitari sono determinati sulla base di una proposta formulata dal comune contenente:
a) la quantificazione delle spese, comunque connesse alle attività estrattive, che il comune intende sostenere annualmente con i contributi di cui al comma 3;
b) l'individuazione delle categorie dei materiali da estrarre;
c) l'indicazione dell'importo unitario del contributo per ciascuna categoria di materiali;
d) la previsione delle quantità complessive annuali di commercializzazione ripartite
per ciascuna categoria di materiali.".
Art. 58
1. All’articolo 118 bis della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), la parola
"venticinque"
è sostituita dalla seguente:
"diciotto".
Art. 59
- Contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche
1. Per l’anno 2013, la Regione Toscana destina all’erogazione di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi di proprietà pubblica, risorse proprie pari a euro 3.000.000,00.
2. I contributi sono assegnati tramite bando, secondo le modalità operative stabilite con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dei seguenti criteri ed ordine di priorità:
a) finanziamento da parte della Regione delle proposte di progetto approvate ai sensi dell’articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 9 settembre 1991 n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche);
b) adozione, da parte degli enti richiedenti, dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche o dei programmi di adeguamento di cui all'articolo 9 della l.r. 47/1991 ;
c) dati demografici e dati epidemiologici relativi alla disabilità in riferimento al territorio comunale.
3. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del costo di ciascun intervento.
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 3.000.000,00 per l’anno 2013, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB 222 "Investimenti in ambito sociale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2013.
Art. 60
- Interventi finanziari per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà(2)

Regolamento regionale 23 aprile 2013, n. 17/R.

1. La Regione sostiene le iniziative di microcredito e le azioni aventi analoghe finalità a favore delle famiglie e delle persone fisiche previste in progetti tesi a promuovere l’inclusione sociale e la lotta alla povertà presentati dai soggetti del terzo settore di cui all’articolo 17 comma 2 lettere a), b), d) e g), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
2. Ai fini dell’ammissione ai benefici finanziari regionali i progetti sono selezionati attraverso bandi pubblici.
3. Coloro che richiedono il beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di un paese dell’Unione europea, oppure, in mancanza, possesso della carta di soggiorno o di un regolare permesso di soggiorno;
b) residenza anagrafica in un comune della Toscana;
c) età superiore ad anni diciotto;
d) assenza di condanne definitive per i reati di associazione di tipo mafioso di cui all’articolo 416 bis del codice penale, riciclaggio di cui all’articolo 648 bis del codice penale, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui all’articolo 648 ter del codice penale;
e) valore dell’ indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 15.000,00;
f) specifiche condizioni di difficoltà personale o familiare, in linea con quanto indicato nel progetto ammesso ai benefici finanziari.
4. La Giunta regionale, con regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce:
a) la tipologia del sostegno finanziario regionale;
b) l’ammontare massimo e le modalità per la relativa gestione;
c) la compartecipazione dei soggetti proponenti i progetti;
d) le finalità dei progetti;
e) le procedure di gestione e le modalità di rendicontazione.
5. Al fine dell’attuazione del presente articolo, per l’anno 2013 è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00 cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 232 "Programmi di intervento specifico relativo ai servizi sociali - spese correnti" del bilancio di previsione 2013.".
Art. 60 bis
- Assegnazione all’azienda USL 1 dell'immobile ex GIL di Carrara(26)

Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39, art. 16.

1. L’immobile ex GIL, sito nel comune di Carrara in via Giovan Pietro, a seguito della riacquisizione al patrimonio regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 105 (Attribuzione ai Comuni e alle Province di beni immobili regionali), è assegnato in proprietà all’azienda unità sanitaria locale (USL) n. 1 di Massa Carrara affinché proceda alla sua valorizzazione economica.
2. In attuazione del comma 1, il decreto del Presidente della Giunta regionale di assegnazione in proprietà alla USL n. 1 di Massa Carrara è titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore dell’azienda USL.

Note del Redattore:

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Ai sensi dell'articolo 68, comma 2 le modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

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Numero così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10.

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Comma prima sostituito con con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 10, poi sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, di nuovo sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 15.

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Allegato prima sostituito con l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , art. 16, poi così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art.19, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 13.

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Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2 maggio 2013, n. 19 , le disposizioni di questa lettera sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2013.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 8.

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Parole prima sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 9, poi sostituite conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 12, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 26.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 11.

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Sezione inserita con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 22 luglio 2013, n. 39 , art. 18.

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Punto 4 del considerato del preambolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 2 agosto 2013, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 44.

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Parola aggiunta con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 4, ed ora così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 5, ed ora cosi sostituito con l.r.4 agosto 2014, n. 46 , art. 17.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2013, n. 54 , art. 12.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 27; poi sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 ; art. 6; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 9; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74 , art. 13 ; poi sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 11 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 .; infine così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art 9.

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Comma così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 31.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, poi sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 52 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Comma prima inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 11, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 13.

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Parole prima sostituite con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 50.

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Comma prima sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 15, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 51.

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Comma così sostituito conl.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 16.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 18.

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Parola così sostituita con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 19.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 61.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Parole così sostituite con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 5.

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Comma inserito con l.r. 4 ottobre 2016, n. 68 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2016, n. 88 , art. 8.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68 , art. 6 .

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 16 ; poi sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 2 ., ed ora così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 1 bis , poi così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 1.

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Parola così sostituita da l.r. 12 aprile 2024, n. 13, art. 4 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.