Menù di navigazione

Legge regionale 7 dicembre 2012, n. 71

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011 )

Bollettino Ufficiale n. 68, parte prima, del 10 dicembre 2012





PREAMBOLO


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);


Vista la legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011 );


Considerato quanto segue:


1. In conseguenza degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il Presidente della Giunta regionale con decreto 13 novembre 2012, n. 196, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 67/03 , per i territori delle Province di Massa-Carrara, Lucca e Grosseto, e con il successivo decreto 15 novembre 2012, n. 199, ha provveduto ad integrare la dichiarazione di stato di emergenza regionale anche per i territori delle Province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena;


2. Per consentire l’attuazione degli interventi urgenti e indifferibili finalizzati al ripristino dei danni e alla messa in sicurezza idrogeologica, è stata approvata l.r. 66/2012 ;


3. Gli eventi alluvionali hanno provocato altresì notevoli danni alla popolazione dei comuni più gravemente colpiti, causando anche la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita;


4. Appare pertanto necessario un intervento legislativo immediato che, ad integrazione della sopracitata l.r. 66/2012 , rechi uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l’erogazione di contributi forfetari alle persone fisiche che hanno subito la perdita di tali beni essenziali, al fine di agevolare un immediato ritorno alle normali condizioni di vita;


Approva la presente legge

Art. 1
- Modifiche al preambolo della l.r. 66/2012
1. Dopo il punto 5 del considerato del preambolo della legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011 ), sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. Gli eventi alluvionali hanno provocato altresì notevoli danni alla popolazione dei comuni più gravemente colpiti, causando anche la perdita di beni essenziali, indispensabili per assicurare le normali condizioni di vita;
5 ter. Appare pertanto necessario un intervento legislativo immediato che disponga uno stanziamento finanziario straordinario per consentire l’erogazione di contributi forfetari alle persone fisiche che hanno subito la perdita di tali beni essenziali, al fine di agevolare un immediato ritorno alle normali condizioni di vita;”.
Art. 2
- Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 66/2012
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 66/2012 è inserito il seguente:
“Art. 2 bis - Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni
maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali.
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, la Regione interviene con un contributo forfetario in favore dei soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni essenziali perduti a causa degli eventi stessi.
2. Hanno titolo al contributo le persone fisiche gravemente danneggiate dall’evento aventi un reddito massimo di euro 36.000,00, accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e riferito all’anno 2011, con abitazione abituale e continuativa nei comuni maggiormente interessati dall’evento, da individuare ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R, (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”).
3. I soggetti di cui al comma 2, sono individuati, a seguito di istanza, dai comuni, che a tale fine tengono conto delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.p.g.r. 24/R/2008 e degli interventi di soccorso effettuati durante l’emergenza. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per assicurare uniformità di comportamento nell’intero territorio regionale interessato.
4. L’importo del contributo è quantificato in euro 1.000,00 per ciascun componente il nucleo familiare, nel limite massimo di euro 5.000,00 per nucleo familiare.
5. L’istanza di cui al comma 3, è presentata al comune di riferimento secondo una modulistica approvata con atto del dirigente regionale competente in materia di protezione civile.
6. La Regione procede all’assegnazione delle risorse ai comuni a seguito di comunicazione degli stessi contenente l’elenco delle richieste pervenute e positivamente verificate sulla base di quanto previsto al comma 3, unitamente ai redditi ISEE dei richiedenti. Tale assegnazione è quantificata, fermi restando gli importi di cui al comma 4, secondo una graduatoria regionale definita sulla base del reddito ISEE dei richiedenti e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7. Il contributo di cui al presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, compresi quelli per l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della l.r. 67/2003 , oppure di provvedimenti nazionali.”.
Art. 3
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r.66/2012 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Agli oneri connessi all’erogazione del contributo straordinario di cui all’articolo 2 bis, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’anno 2012 si fa fronte con le risorse stanziate sulla UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.
1 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1 bis, al bilancio di previsione 2012, è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2012
- In diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.000.000,00
- In aumento, UPB 114 “Interventi derivanti da eventi calamitosi – Spese correnti”, per euro 1.000.000,00.”.
Art. 4
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.