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Legge regionale 7 dicembre 2012, n. 71

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2012, n. 66 (Interventi indifferibili e urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana. Modifiche alla l.r. 66/2011 )

Bollettino Ufficiale n. 68, parte prima, del 10 dicembre 2012

Art. 2
- Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 66/2012
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 66/2012 è inserito il seguente:
“Art. 2 bis - Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni
maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali.
1. Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, la Regione interviene con un contributo forfetario in favore dei soggetti privati, a titolo di aiuto per fronteggiare le prime spese necessarie per il reintegro dei beni essenziali perduti a causa degli eventi stessi.
2. Hanno titolo al contributo le persone fisiche gravemente danneggiate dall’evento aventi un reddito massimo di euro 36.000,00, accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e riferito all’anno 2011, con abitazione abituale e continuativa nei comuni maggiormente interessati dall’evento, da individuare ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R, (Disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”).
3. I soggetti di cui al comma 2, sono individuati, a seguito di istanza, dai comuni, che a tale fine tengono conto delle segnalazioni pervenute ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.p.g.r. 24/R/2008 e degli interventi di soccorso effettuati durante l’emergenza. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità per assicurare uniformità di comportamento nell’intero territorio regionale interessato.
4. L’importo del contributo è quantificato in euro 1.000,00 per ciascun componente il nucleo familiare, nel limite massimo di euro 5.000,00 per nucleo familiare.
5. L’istanza di cui al comma 3, è presentata al comune di riferimento secondo una modulistica approvata con atto del dirigente regionale competente in materia di protezione civile.
6. La Regione procede all’assegnazione delle risorse ai comuni a seguito di comunicazione degli stessi contenente l’elenco delle richieste pervenute e positivamente verificate sulla base di quanto previsto al comma 3, unitamente ai redditi ISEE dei richiedenti. Tale assegnazione è quantificata, fermi restando gli importi di cui al comma 4, secondo una graduatoria regionale definita sulla base del reddito ISEE dei richiedenti e sino ad esaurimento delle risorse disponibili.
7. Il contributo di cui al presente articolo può essere cumulato con ulteriori, eventuali contributi, compresi quelli per l’autonoma sistemazione, che siano successivamente attivati ai sensi della l.r. 67/2003 , oppure di provvedimenti nazionali.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.